Trascrizioni di sms o di chat WhatsApp valide come prove in giudizio se la controparte non ne contesta il contenuto
Pubblicato da Il Sole 24 in Social · Lunedì 02 Ott 2023
Trascrizioni di sms o di chat WhatsApp valide come prove in giudizio se la controparte non ne contesta il contenuto
In via generale va premesso che la produzione in giudizio di riproduzione fotografica di messaggi whatsapp o di sms è pienamente ammissibile in quanto processualmente sono veri e propri documenti ai sensi dell'articolo 234 del Codice di procedura penale. Non si tratta infatti di captazione di un flusso comunicativo che soggiace a tutte le regole di ammissibilità previste dal regime delle intercettazioni. Infatti, in caso di riproduzione fotografica il messaggio si è già concretizzato in un documento creatosi ex post rispetto al flusso delle comunicazioni.
La trascrizione di sms o di chat whatsapp può fondare il giudizio se la controparte non ne contesta il contenuto
Il caso della trascrizione - Invece, se viene prodotta in giudizio la trascrizione di una conversazione realizzata tramite chat di whatsapp va in concreto valutata dal giudice la necessità di acquisire lo strumento che contiene i messaggi trascritti o di verificare la genuinità e provenienza degli stessi.
La Cassazione penale - con la sentenza n. 38679/2023 - ha respinto il ricorso di una moglie che affermava di aver subito maltrattamenti anche in presenza di figli minori e che aveva visto il marito assolto in grado di appello. La donna lamentava in primis che il marito avesse prodotto soltanto in sede di impugnazione della condanna subita in primo grado la trascrizione di messaggistica e di conversazioni whatsapp a sostegno della sua tesi difensiva di assenza di un atteggiamento aggressivo nei confronti della moglie.
Intervenuta l'assoluzione e posta nel nulla la statuizione che le riconosceva il risarcimento del danno la donna proponeva ricorso per cassazione contro la pronuncia d'appello lamentando, con i motivi di ricorso, l'illegittimità della trascrizione degli sms e delle chat whatsapp utilizzati come fonte di prova del convincimento del giudice a favore del marito.
La Cassazione spiega che la donna non aveva contestato la produzione in giudizio delle trascrizioni, ma aveva chiesto una perizia sulla loro provenienza in caso di acquisizione.
Il motivo non è stato però accolto in quanto la ricorrente - in sede di appello - non aveva contestato il contenuto dei messaggi trascritti e la loro idoneità a fondare un giudizio assolutorio come in effetti era stato ritenuto dalla Corte di appello.
Nè, infine, la stessa ricorrente ha contestato la rilevanza di tali contenuti ai fini del ribaltamento della condanna nel giudizio favorevole ottenuto dal marito attraverso l'impugnazione della sentenza di primo grado.
Fonte: Il Sole 24 Ore