Rifiuti. Manutenzione forestale urbana
Pubblicato da Lexambiente in Rifiuti · Lunedì 23 Ott 2023
Rifiuti.Manutenzione forestale urbana
Manutenzione forestale urbana: legno vergine risultante da abbattimenti, da operazioni di potatura o messa in sicurezza – sfalci e potature - è da considerarsi materiale forestale escluso dal regime di trattamento dei rifiuti.
di Rosa Bertuzzi
Al fine di avere certezze in merito alle attività di valorizzazione di legno vergine, potature, gestione del verde, servizi forestali, vendita legno cippato e biomasse per uso energetico, nonché alle attività di ritiro del legname, del trattamento dei prodotti risultanti dalle operazioni di manutenzione del verde forestale urbano, si sono posti quesiti all’Unione Europea ed al Ministero dell’Ambiente. Dalle risposte ottenute è emerso quanto segue :
in data 01/05/2023 si poneva un quesito all’Unione Europea, in merito alla materia oggetto del presente parere 1 che si riporta in nota;
alla luce della sentenza n.4221 del 01.02.2023, Cass.pen., Sez. III (ove è stato chiarito quali siano gli ambiti in cui gli sfalci, le potature, non costituiscono rifiuto), si è ritenuto di inoltrare uno specifico quesito al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale, con nota del 3.08.2023, nel confermare il contenuto della sentenza, e unendosi alla risposta dell’unione Europea di cui in nota, il quale Ministero ha ribadito che la Corte, nel proprio giudicato, si è uniformata ai principi generali ispirati alla protezione dell’ambiente e alla tutela della salute umana.
Ciò ha di fatto "chiuso il cerchio delle incertezze interpretative sul tema di cui all’oggetto".
Pertanto, a oggi, al fine di avere una corretta interpretazione di cui all’art. 185, comma 1, lettera f)2, non costituiscono rifiuti “la paglia e altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso, quali,a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche culturali riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana”.
Se le condizioni di cui sopra non ricorrono, il materiale deve essere classificato come rifiuto .
In proposito si cita anche l’art.183 c.1 lett. n) secondo cui deve intendersi per "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiutile operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati .
Quanto sopra può essere ben rappresentato dalla situazione in cui il materiale ligneo giace sul terreno a seguito di eventi calamitosi.
In aggiunta a quanto sopra si specifica che a seguito dell’intervento legislativo e del mutamento dell’art.185 del T.U.A., al fine di dare risposta ai vari dubbi insorti nelle società interessate, a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 3 settembre 2020, n.116, le rappresentanze di settore hanno interpellato l’allora Ministero della Transizione Ecologica il quale con la circolare numero 0051657 del 14-05-21 indirizzata a tutte le regioni e alle competenze del settore, rispondeva al seguente quesito: “Con riferimento ai residui della manutenzione del verde e alle modifiche intervenute sulla disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) e sulla definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5 si chiede di chiarire:
quale sia l’esatto campo di applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 185 del D.L.vo n.152 del 2006;
se siano applicabili ai residui della manutenzione del verde, le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D.L.vo n.152 del 2006;
quale sia la qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato.”
In sintesi il MITE rispondeva nel modo seguente: “L’articolo 185 del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, come riformulato a seguito del Decreto Legislativo n.205 del 2010, nel recepire l’analoga previsione contenuta nell’articolo 2 della direttiva quadro 2008/98/CE è stato oggetto di contestazione in sede comunitaria, imponendo una ulteriore modifica, disposta con l’articolo 1, comma 13, lett. a), del D.L.vo 3 settembre 2020, n.116. L’attuale formulazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f), pertanto, prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti: “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosoquali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Con lo stesso D.L.vo n.116 del 2020 sono state integrate le definizioni di rifiuto urbano, inserendo, all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5, “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”.
La nota ministeriale sopra citata prosegue: “….. Ciò premesso, con riferimento ai quesiti sub a) e sub b), al fine di comprendere il rispettivo ambito di applicazione delle disposizioni citate, anche in relazione con l’articolo 184-bis, in materia di sottoprodotti, occorre preliminarmente precisare che l’articolo 184, comma 5, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva 2008/98, prevede che l'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto 152/06 non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. L’impiego dei materiali deve avvenire in processi che non arrecano danno all’ambiente o mettono in pericolo la salute umana. È bene rammentare, infatti, che l’art.185 del D.L.vo n.152/2006, nell’elencare i materiali non considerati rifiuti per la sussistenza delle specifiche condizioni sottese all’espletamento di buone pratiche, è finalizzato ad assicurare la massima tutela ambientale e sanitaria. Laddove non ricorrano le condizioni previste per l’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 185, ad esempio in considerazione dell’impiego dei materiali indicati in processi diversi da quelli elencati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006.”
La Circolare MITE/2021 N.51657, con riferimento al quesito sub C, stabilisce, inoltre, che “nel caso in cui il materiale sia da qualificare come rifiuto, distingue tre ipotesi:
materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa , che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te” , posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1. Si precisa, da ultimo che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.”
Il Ministero, in buona sostanza, recependo la direttiva europea, ha eliminato le frasi che estendevano l’esclusione dall’applicazione della normativa sui rifiuti ai materiali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non escludendo altresì la possibilità che l’operatore stesso (in virtù del principio secondo cui l’articolo 184, comma 5, D.L.vo 152 del 2006, prevede che l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi) possa trattare gli stessi come sottoprodotti dimostrando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-bis. Laddove non sussista tale possibilità o intenzione il residuo dovrà essere trattato come rifiuto.
Tale risposta, quindi, prevede una non determinazione a priori sulla natura del rifiuto/non rifiuto, dei residui delle manutenzioni del verde, ma individua un’attenta e severa valutazione caso per caso atta a determinare la scelta di disfarsene o non disfarsene sulla base di ben comprovate situazioni e argomentazioni, in conformità con la norma stessa, che dovrà effettuare il produttore coinvolto prima di trattare il residuo.
Casi di esclusione dalla qualifica di rifiuto
Sul punto è bene rammentare che con riferimento alla disciplina degli sfalci e potature, sulla classificazione di rifiuto o non rifiuto, un importante contributo e chiarimento arriva con la recente sentenza n.4221 del 01.02.2023, Cass.pen., Sez. III, che ha affermato il seguente principio di diritto: “gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto, e che quindi rientrano nella deroga di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f, D.L.vo 152/2006, sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti”.
In ordine all’importante sentenza n.4221 del 01.02.2023, Cass.pen., Sez. III, l’Avvocato Rosa Bertuzzi dello Studio Ambienterosa S.R.L. di Piacenza ha formulato, in data 27.07.2023 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il seguente quesito “Il legno vergine da abbattimenti, da potature da manutenzione, messa in sicurezza, silvicoltura, urbana o recuperato da eventi eccezionali, sia del patrimonio arboreo pubblico che privato, sia esso pulito e non frammisto a rifiuti, ipotesi di quando viene gestito da imprese forestali o agricole per gli scopi consentiti dall'art. 185 lettera f (in agricoltura, silvicoltura o per produzione di biomassa) è da considerarsi materiale forestale escluso dal trattamento dei rifiuti?”.
In risposta al quesito di cui sopra citato la dr.ssa Silvia Grandi della Direzione Generale Economia Circolare del MASE, con nota del 3.08.2023 afferma: “Con riferimento alla richiesta avanzata da codesta società, relativamente all’ambito di applicazione della norma citata in oggetto si rappresenta che la Sentenza di Cassazione n. 4221 del 01/02/2023, citata nella suddetta nota, ha fornito l’interpretazione della norma in argomento, coerentemente con i principi generali ispirati alla protezione dell’ambiente e alla tutela della salute umana”.
Qualora si intendano invece classificare come rifiuti i residui della manutenzione, e quindi disfarsene, appare di rilevante importanza la Circolare del 14 febbraio 2023, n.1, intitolata “Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi”.
In particolare è stato chiesto di chiarire in quale categoria dell’Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità normative introdotte dal D.L.vo. 116/2020.
A tale riguardo il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha precisato che: “Qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.L.vo. 152/06”.
Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto.
La circolare del MITE/2021 N.51657, già sopra indicata ed esplicativa del D.L.vo 116 del 2020, afferma che se l’operatore non intende disfarsi del residuo di manutenzione del verde, e qualora tale residuo non rientra nel campo di applicazione dell’esclusione dal trattamento come rifiuto di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f, del D.L.vo 152 del 2006, può ancora avvalersi dello strumento del sottoprodotto, cioè di materiali che derivano da un processo di produzione di cui sono parte integrante ma il cui scopo primario non è produrli, sempre che possa dimostrare soddisfatti i requisiti imposti dall’art. 184-bis.
Nello specifico l’art. 184- bis così recita:
1. “ È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria .”
Anche in questo caso, il regime di “favore” viene espresso solo se le destinazioni sono quelle dell’articolo 185 per cui l’utilizzo ammesso è e rimane quello destinato all’agricoltura, alla silvicoltura o alla produzione energetica da tale biomassa sempre che non si arrechi danno all’ambiente o all’uomo.
Occorre ora fare una particolare riflessione sul primo requisito dell’art.184 bis secondo cui il residuo deve originare da un processo di produzione di cui ne faccia parte pur non essendo lo scopo primario la produzione di tale residuo. In proposito si evidenzia al Ministero dell’Ambiente e era stato posto il quesito se le attività di produzione di un servizio come le attività manutentive del verde, potevano rientrare nel concetto di residuo da produzione; in proposito il Ministero con la nota Prt. 0006038/RIN del 27/05/2015, a firma del Direttore Generale Dott. Mariano Grillo affermava che: “… la nozione di ciclo produttivo, va intesa in un’accezione ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalle indicate manutenzione del verde, come anche confermato dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Consiglio di stato 6 agosto 2013,4151 il quale ha condiviso le conclusioni del Tar nella sentenza 11/09/2003 c114/01 ritenendola in linea con la giurisprudenza comunitaria e la normativa interna).”
La questione è stata in seguito affrontata anche dal MITE il quale nella nota 761930 del 30/05/2017, al punto 6.2 afferma che: “Con riferimento alla nozione di processo di produzione, infine, ci si riferisce ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc..”
Conclusioni similari – con specifico riguardo a quanto sin qui trattato – sono state confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sent. n. 41839 del 2008; Consiglio di Stato, sent. n. 4151/2013).
In particolare la Cassazione con la Sentenza del 41839/2008 afferma che: “… il processo che origina il sottoprodotto non debba essere necessariamente un "processo industriale" (come era testualmente prescritto, invece, nell’originario art. 183, Comma - 1 lett. n), del D.Lgs. n. 152/2006) e possa essere, quindi, anche di produzione di un servizio. Inoltre - secondo il più recente orientamento della Corte europea di Giustizia - non è necessario che il riutilizzo si svolga nell’identico luogo di produzione e sotto la direzione del medesimo imprenditore, potendo escludersi la natura di rifiuto pure per il bene che, avendo i requisiti di sottoprodotto così come indicati dal giudice comunitario, sia utilizzato "anche in altre industrie" e per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l’ha prodotto", cioè in un insediamento appartenente a soggetto diverso dal produttore originario ed in un ciclo produttivo diverso.”
In tal senso possiamo affermare che il prodotto derivante dall’attività di produzione di un servizio (come ad esempio il residuo derivante dalla manutenzione arborea agricola, forestale e forestale urbana quali l’abbattimento o la potatura degli alberi) se riutilizzato in processo produttivo diverso (come ad esempio in agricoltura o in quello energetico) anche con la cessione a terzi, può essere classificato come sottoprodotto, fermo restanto il rispetto delle disposizioni di cui all’art.184 bis del D.L.vo 152/2006.
Prodotto e sottoprodotto forestale per produzione energetica
Il materiale (prodotto) o residuo (sottoprodotto) utilizzabile per produzione energetica, lo troviamo elencato nell’allegato tabella 1 A del DM 06.07.2012 3 ove al punto 2 si elencano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale (biomasse utilizzabili per produzione energetica):
• effluenti zootecnici;
• paglia;
• pula;
• stocchi;
• fieni e trucioli da lettiera.
• residui di campo delle aziende agricole;
• sottoprodotti derivati dall’espianto;
• sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
• sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
• potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.
In aggiunta a quanto sopra occorre citare il DM 264/2016 4 che nell’allegato 1 - Sezione 1 “Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione in impianti energetici” riporta quali biomasse utilizzabili i prodotti e sottoprodotti provenienti da attivita' agricola, di allevamento, dalla gestione verde e da attivita' forestale; definisce inoltre le normali pratiche industriali ammesse fra cui: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.
Infine si menziona il D.L.vo 152/2006 che nell’allegato X (della parte V) “Disciplina dei combustibili”, alla Sezione 4 “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h))” riporta il materiale vegetale tra i sottoprodotti utilizzabili per la produzione di energia, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per i sottoprodotti dall’art.184-bis del D.L.vo 152/06.
All’esito dell’analisi normativa sin qui trattata, è possibile affermare che, a seconda del caso concreto, il materiale risultante dalla manutenzione forestale urbana, il legno vergine risultante da abbattimenti, da operazioni di potatura o messa in sicurezza:
è da considerarsi materiale forestale escluso dal regime di gestione dei rifiuti laddove lo stesso sia utilizzato per gli scopi enunciati nell’art. 185 lettera f del D.L.vo 152/2006;
può essere gestito come sottoprodotto qualora siano rispettati i requisiti dell’art.184-bis del D.L.vo 152/2006 e le prescrizioni imposte dal D.M. 13 ottobre 2016, n.264;
nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui sopra, ovvero le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis,il residuo da manutenzione dovrà essere gestito come rifiuto di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), D.L.vo n. 152/2006 e gestito con codice EER 2002015.
1 Europe Direct Contact Centre number 538302 del 08.05.2023: “… La politica dell'UE in materia di rifiuti mira a contribuire all'economia circolare estraendo il più possibile risorse di alta qualità dai rifiuti. Il Green Deal europeo mira a promuovere la crescita attraverso la transizione verso un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Nell'ambito di questa transizione, saranno riviste diverse leggi europee sui rifiuti. La Direttiva quadro sui rifiuti è il dispositivo giuridico dell'UE per il trattamento e la gestione dei rifiuti nell'UE. Introduce un ordine di preferenza per la gestione dei rifiuti chiamato "gerarchia dei rifiuti". Alcune categorie di rifiuti richiedono approcci specifici. Pertanto, oltre al quadro giuridico generale, l'UE dispone di numerose leggi per affrontare i diversi tipi di rifiuti.”
Mio quesito all’U.E. del 01.05.2023:
“Si chiedono chiarimenti in qualità di azienda che opera nei servizi ambientali e forestali, la quale ha realizzato una piattaforma per il recupero dei materiali agroforestali e da manutenzioni di aree verdi, sia private che pubbliche. Tali materiali (no rifiuti) sono destinati a impianti di biomasse, o impianti per produzione pellet, o aziende agricole (comunque tutti per finalità di recupero energetico). In altri termini, ci interessa avere conferma che l’attività di cui sopra, nel rispetto dei requisiti di cui all’art.5 della direttiva 2008/98/CE (così modificato dalla Direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018), sia da escludere dalla categoria dei rifiuti e, quindi, che il materiale sia utilizzabile per la produzione di biomasse agroforestali, quale sottoprodotto o quale esclusione dall’ambito di applicazione dei rifiuti.”
2D.L.vo 152/2006 art. 185, comma 1, lettera f): Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
3Il decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
4D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
5 CIRCOLARE MITE 51657 DEL 14/05/2021“Infine, quando i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 185 e 184-bis , citati o quando ricorrano, comunque, le condizioni previste dall’articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.152 del 2006, i residui devono essere qualificati come rifiuti.
Al riguardo, con riferimento al quesito sub c. (ovvero quale sia la qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato), nel caso in cui il materiale sia da qualificare come rifiuto, occorre distinguere tre ipotesi:
a) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184- bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter , punto 5;
b) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184- bis : in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
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c) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b- ter , punto 1.
Si precisa, da ultimo che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.”