Relazione di servizio: non è un documento e non può essere utilizzata a fini di contestazione

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Relazione di servizio: non è un documento e non può essere utilizzata a fini di contestazione

Studio Volpicelli
Pubblicato da V. Giglio in Atti di P.G. · Giovedì 22 Ago 2024
Relazione di servizio: non è un documento e non può essere utilizzata a fini di contestazione
di V.Giglio


Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 28553/2024, udienza del 20 giugno 2024, non ha natura di documento e men che meno può considerarsi irripetibile l’atto che sia rappresentativo di fatti, situazioni e dichiarazioni formati in ambito processuale e descrittivo del risultato di una attività di indagine di polizia giudiziaria il cui contenuto, salvo il consenso delle parti alla diretta acquisizione nel fascicolo che nel caso di specie manca, può quindi essere introdotto in caso di giudizio dibattimentale, solo attraverso la prova testimoniale dei verbalizzanti e, nel caso specifico in cui contenga apporti dichiarativi raccolti in fase investigativa, tramite l’audizione nel contradditorio delle parti del soggetto escusso (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234506, con riferimento al carattere non irripetibile della relazione di servizio della polizia giudiziaria che descrive una mera attività di indagine).

L’atto in questione non poteva neppure essere utilizzato, come pretendeva la difesa, a fini di contestazione ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen. che prevede come a tale scopo le parti possono servirsi esclusivamente del verbale delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e non del contenuto delle stesse come riassuntivamente descritte dalla polizia giudiziaria.




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