Pericolo di reiterazione del reato: basta una “valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative”
Pericolo di reiterazione del reato: basta una “valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative”
di V.Giglio
Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 10895/2024, udienza del 21 febbraio 2024, ha chiarito che, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato: esso «indica, invece, la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767; conf. Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991).
Non si richiede al giudice della cautela, dunque, un giudizio sull’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto quanto «una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891).