Passeggero a bordo di un’auto rubata: non risponde di ricettazione perché consapevole del furto

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Passeggero a bordo di un’auto rubata: non risponde di ricettazione perché consapevole del furto

Studio Volpicelli
Pubblicato da R. Radi in Ricettazione · Lunedì 01 Apr 2024
Passeggero a bordo di un’auto rubata: non risponde di ricettazione perché consapevole del furto di R. Radi

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7991/2024 ha ricordato che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l’esistenza di una compartecipazione quanto meno d’ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.

Sulla base di questo principio, in un caso analogo a quello di cui qui si tratta, la cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza dell’imputato, quale passeggero, a bordo dell’autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profili partecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Rv. 270292-01, Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Rv. 260684-01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Rv. 250689-01; Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Rv. 249863-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 34857 del 07/03/2023, non mass.).

Nel caso di specie i giudici di merito non si sono attenuti a detto insegnamento, essendosi limitati ad affermare che “l’imputato fosse a conoscenza della provenienza delittuosa del mezzo” (il Gup) ovvero che non è ragionevole “una presunzione di buona fede circa la provenienza lecita della vettura” (la Corte d’appello), obliterando così la completa assenza – sulla base della ricostruzione del fatto operata nelle due sentenze – di un elemento, sia pure di natura logica, idoneo a sostenere l’ipotesi che T. avesse fornito un contributo di qualsiasi tipo al coimputato, il quale aveva la disponibilità dell’autovettura di provenienza furtiva, nel momento in cui questi la ricevette.

Ci permettiamo di segnalare che in tema di ricettazione:

– «l’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto» (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 dell’11/03/2011, Rv. 249863-01; Sez. 2, n. 2534 del 27/02/1997, Della Ciana, Rv. 207304-01) e non «occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Rv. 282955);

– «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto» (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Rv. 235897 – 01);

– «la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede» (Sez. 2 n. 7979/2024; Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Rv. 241458; Sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Rv. 248265);

– «l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto» (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Rv. 247718)


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