Misure di prevenzione e Codice rosso
Pubblicato da Diritto e Giustizia in Codice rosso · Sabato 22 Giu 2024
Misure di prevenzione e Codice rosso
Lo scorso mese di maggio la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha aggiornato le Linee guida, in materia di misure di prevenzione personale, alle disposizioni più recenti in tema di violenza famigliare, di cui alle leggi n. 159 e 168 del 2023.
di Alessia Sorgato
SOMMARIO
Premesse
Nelle violenze domestiche e di genere
Nel cyberbullismo
Il Vademecum è molto utile e fruibile perché, come si legge nella prefazione dell'on. Martina Semenzato, le ultime normative hanno rafforzato gli strumenti per la tutela delle vittime soprattutto nell'ottica della preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, reiterazione e recidiva.
Premesse
Le misure di prevenzione si affacciarono al panorama legislativo italiano per la prima volta nel 1956, con legge n. 1423, che chiamò in questo modo quelle che sino ad allora erano meglio note come misure di polizia. Erano concepite allo scopo dichiarato di precorrere determinate condotte criminose e, se possibile, evitarle per risparmiare alla vita sociale gli orrori del delitto, i dolori e i danni della punizione. Nel tempo hanno conosciuto numerosi allargamenti sia in tema di ambiti di applicabilità (criminalità organizzata, criminalità “white collars”, terrorismo, violenza sportiva, e così via) che di forma e misura (vedi le atipiche).
Sono e restano misure di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti pericolosi: si applicano, pertanto, indipendentemente dalla previa commissione di un reato (ergo praeter o ante delictum).
Da ricordare che la pericolosità di cui trattiamo deve atteggiarsi in maniera precipua: essere categorizzata previamente dalla legge (nella materia che ci occupa, si parla di indiziati di delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., 575 e 583 aggr. ex art. 577 nonché di cui all'art. 609-bis c.p.); essere attuale e potersi riferire ad un soggetto socialmente pericoloso. Vengono qui in considerazione concetti quali l'abitualità e la pluralità delle condotte già attenzionate, da cui dedurre che il soggetto sia dedito ad esse, senza necessità di imputazioni già elevate. Bastano sufficienti circostanze di fatto, valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità (denunce, precedenti, tenore di vita, ecc.).
Nelle violenze domestiche e di genere
La prima delle misure di prevenzione ad essere espressamente concepita nell'area del diritto penale endofamigliare (o comunque a marca fortemente vittimologica) è l'ammonimento del Questore, introdotto dalla legge del 2009 per gli atti persecutori e poi allargato e potenziato dalla riforma Roccella anche agli autori di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'art. 612-ter c.p. (da notare che quest'ultimo non costituisce reato abituale).
L'istituto si pone come un dissuasore di comportamenti molesti e/o minacciosi e serve a fermarne la ripetizione senza ricorrere all'autorità giudiziaria: la condizione, infatti, per richiederlo è che non sia ancora stata sporta la querela. È un invito a desistere per la cui emissione non servono prove compiute della commissione del reato, ma bastano elementi da cui fondatamente desumere elementi persecutori che ingenerino nella vittima i tipici eventi dello stalking. L'istruttoria compiuta dagli uffici specializzati della Questura può comprendere sommarie informazioni, annotazioni di PG in cui riportati messaggi, elenchi di telefonate ricevute, comunicazioni telematiche effettivamente visionate (o ascoltate) dal dispositivo della vittima, referti medici e così via.
Se del caso, comporta il ritiro delle armi di cui l'ammonito disponga. Si impugna entro 30 giorni al Prefetto oppure entro 60 al TAR. Le pene per i delitti di cui agli artt. 612-bis e 612-ter c.p. sono aumentate se i fatti sono commessi da soggetti già ammoniti, anche se la persona offesa sia diversa.
L'ammonimento nel contesto di relazioni famigliari si applica in casi di segnalazione alle Forze di polizia, in forma non anonima, di avvenuta commissione di percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia grave, violazione di domicilio, danneggiamento (oltre che ai citati 612-bis e 612-ter c.p.), tentati o consumati in ambito di violenza domestica. Anche qui si prescinde dalla querela. Il contesto è quello di una relazione affettiva, indipendente sia dal vincolo coniugale che dalla comune residenza. Qui è richiesto si tratti di fatti non episodici, gravi (per es. perché commessi in presenza di minori). La segnalazione può promanare da medici, vicini di casa, famigliari, personale di polizia giudiziaria e così via, di cui è garantito l'anonimato. Le impugnazioni seguono i termini già ricordati e gli effetti sono ancora quelli di far elevare la specifica aggravante e la procedibilità d'ufficio – laddove non espressamente prevista- se i reati presupposto vengano commessi in ambito domestico da soggetto già ammonito. Richiamate qui le norme in materia di armi e, come per la misura della sorveglianza speciale, qui è applicabile la sospensione della patente di guida da uno a tre anni, su richiesta del Questore al Prefetto.
Tutte le misure ricordate sono revocabili – non prima di tre anni- dando prova di aver partecipato ad appositi percorsi di recupero, tenuto conto degli esiti.
Nel cyberbullismo
Nei casi di diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante rete internet nei confronti di un minore da parte di altro minore, è possibile chiedere l'ammonimento, i cui effetti cessano col compimento della maggiore età. Ha una funzione tipicamente deterrente per arginare condotte che, spesso assunte con leggerezza, possono provocare danni gravi sia alle vittime che agli stessi autori.
Da notare che le norme, prossime alla definitiva approvazione, in tema di intelligenza artificiale si occupano anche di deep fake; quindi, sarà opportuno rivedere questa materia all'indomani della loro entrata in vigore.