Il saluto fascista è reato

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Il saluto fascista è reato

Studio Volpicelli
Pubblicato da Studio Cataldi in Saluto romano · Giovedì 25 Gen 2024
Il saluto fascista è reato

Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono definitivamente che la "chiamata del presente" e il "saluto romano" sono reato se integrano un pericolo fascista

La Cassazione mette la parola fine sulla questione controversa, se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645. Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente.

Le Sezioni Unite penali della Cassazione (con l'informazione provvisoria n. 1/2024 sotto allegata) chiariscono definitivamente che "la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel c.d. 'saluto romano', rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione".

Inoltre, aggiungo le SS.UU., che "a determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

Tra i due delitti, infine, non sussiste rapporto di specialità. Possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.


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