Il confine tra libertà di manifestazione del pensiero e protezione dei dati personali è molto sottile
Pubblicato da Diritto e Giustizia in Privacy · Giovedì 30 Mag 2024
Il confine tra libertà di manifestazione del pensiero e protezione dei dati personali è molto sottile
E per incorrere in sanzioni basta non replicare alle richieste dell’interessato. Fare il giornalista e rispettare i diritti fondamentali delle persone richiede un continuo bilanciamento degli interessi contrapposti.
di Stefano Manzelli
Valutando attentamente cosa diffondere ma anche come rispondere all’eventuale richiesta di esercizio dei diritti privacy degli interessati. Perché senza una replica palese al reclamo scatterà una possibile misura sanzionatoria dell’Autorità.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 207 dell’11 aprile 2024.
Nel periodo dell’emergenza sanitaria appena trascorso è stato portato all’attenzione dei media il caso di un anziano benefattore allontanato da casa contro la sua volontà. L’amministratore di sostegno dell’anziano, nominato dal Tribunale, ha presentato una serie di censure anche al Garante in relazione a programmi televisivi che avrebbero ingenerato un crescente effetto diffamatorio ed una campagna d’odio nei suoi confronti. Lamentando palesi violazioni in materia di protezione dei dati sia suoi che del suo assistito.
A parere del Collegio «al fine di contemperare i diritti della persona con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico».
Nel caso sottoposto all’esame dell’Autorità i giornalisti non hanno mai travalicato il principio dell’essenzialità dell’informazione e neppure hanno leso la dignità del reclamante. Ma la società editoriale non ha mai replicato alle richieste di esercizio dei diritti privacy avanzati formalmente dall’interessato.
In base all’art. 12 del regolamento, specifica infatti il provvedimento, «il titolare è tenuto a dare riscontro alle richieste dell’interessato, anche ove non intenda ottemperarvi, nel termine di un mese dal ricevimento, informando quest’ultimo dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ad un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale».
Quindi per questo motivo formale la società editoriale è stata ammonita dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.