Furto in Chiesa e configurabilità dell’aggravante della destinazione della cosa furtiva alla pubblica reverenza
Furto in Chiesa e configurabilità dell’aggravante della destinazione della cosa furtiva alla pubblica reverenza
di R.Radi
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 22558/2024 ha ricordato che l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante con riferimento alla sottrazione, all’interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all’elemosina.
La cassazione ha premesso che la circostanza aggravante è stata considerata sussistente soltanto nei casi in cui le cose abbiano «una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettate dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che esse si trovino in un luogo di culto» (Sez. 6, n. 29820 del 24/04/2012, Pastorelli, Rv. 253174 – 01. Nella specie, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante con riferimento alla sottrazione, all’interno di un oratorio privato, di un confessionale, una ginocchiera, una nicchia di legno e due ampolle di vetro, in quanto cose che non hanno funzione di culto ma sono solo strumentali ad esso).
Nel caso di specie, l’azione furtiva è stata compiuta, sì, all’interno di una chiesa, ma attraverso l’impossessamento di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all’elemosina.
Deve, pertanto, ritenersi fondata l’eccezione difensiva, tesa a evidenziare la natura meramente strumentale all’esercizio del culto della cassetta delle offerte, con esclusione che il denaro in essa contenuto ed oggetto di sottrazione da parte dell’imputato possa considerarsi espressione di sentimento religioso e rivestente una funzione di culto.