Elettrosmog.Rischi da esposizione a campi elettromagnetici

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Elettrosmog.Rischi da esposizione a campi elettromagnetici

Studio Volpicelli
Pubblicato da Lexambiente in Elettrosmog · Lunedì 27 Mag 2024
Elettrosmog.Rischi da esposizione a campi elettromagnetici

Consiglio di Stato Sez. VI n. 3540 del 19 aprile 2024


In tema di emissioni di campi elettromagnetici e potenziali pregiudizi alla salute rilevano quelli concreti e oggettivi, che non possono esaurirsi in una mera prospettazione soggettiva e arbitraria di ipotetici immissioni di campi elettromagnetici asseritamente pregiudizievoli alla salute, specie nel caso in cui le autorità a ciò preposte (in particolare, ARPA) abbiano escluso che l’opera potesse impattare negativamente sotto il profilo sanitario, con una valutazione certamente non sostituibile da una prospettazione soggettiva dei privati in funzione dell’esercizio di una correlativa azione impugnatoria, a pena di introdurre, attraverso l’elevazione di un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, un’inammissibile (perché priva di base legale) azione popolare sulla base di considerazioni e prospettazioni del tutto soggettive


Pubblicato il 19/04/2024

N. 03540/2024REG.PROV.COLL.

N. 07745/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7745 del 2021, proposto da
Alfonso Bucci, Carmine Bucci, Mario Bucci, Stefano Ciancone, Lucio Costanzi, Antonio Del Vecchio, Mario Del Vecchio, Maria Di Stefano, Anna Laglia, Roberta Angela Antonella Marini, Enrico Paolucci, Nella Paolucci, Luigi Prospero, Enzo Scimia, Lolito Scimia, Simona Scimia, Demetrio Tatananni e Federica Ventura, rappresentati e difesi dall’Avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Caserma Angelini n. 14;

contro

Comune dell'Aquila, non costituito in giudizio;

nei confronti

Cellnex Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Wind Tre S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via della Giuliana n. 80;
Azienda Sanitaria Locale n. 1 (Avezzano, Sulmona e L'Aquila), rappresentata e difesa dall’Avvocato Davide Tedesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARTA Abruzzo, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00025/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 (Avezzano, Sulmona e L'Aquila), di Cellnex Italia S.p.A. e di Wind Tre S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. 399/2020, gli odierni appellanti impugnavano dinanzi al Tar per l’Abruzzo il provvedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) n. 112 del 9 settembre 2020 (unitamente al parere della ASL del 18 giugno 2020 ed all’AIE rilasciata dall’ARTA Abruzzo il 16 giugno 2020) con il quale il Comune dell’Aquila assentiva «l’intervento della società Galata S.p.A. [oggi Cellnex S.p.A.] per la realizzazione della SRB Galata AQ158 Bagno Spa per il servizio pubblico di telefonia mobile della Wind Tre SpA».

A sostegno della pretesa illegittimità dell’assenso impugnato i ricorrenti formulavano le seguenti censure:

I. «Violazione dell’art. 11 della L.R. 12 dicembre 2004 n. 45 e del Regolamento comunale per la localizzazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile»;

II. «Violazione dell’art. 51 e dell’art. 52 del RD n.2537/1925»

III. «Violazione del comma 3 dell’art. 11 della L.R. 45/2004»;

IV. «Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria. Per avere la ASL abdicato alle proprie funzioni in favore del Comune dell’Aquila» (motivo formulato per l’ipotesi in cui dovesse considerarsi alla stregua di un parere la posizione interlocutoria della ASL che rimetteva la decisione al «prudente apprezzamento» del Comune);

V. «Violazione dell’art. 4 del DPR 7 settembre 2010 n. 160. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria» (contestando la posizione espressa dal SUAP nella parte in cui riteneva che il parere «sostanzialmente perplesso» espresso dall’ASL non inficiasse le misurazioni ed il conseguente parere di ARTA);

VI. «Violazione dell’art. 4 del DPR 160/2010 e dell’art. 87, comma 6, del D. Lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione del parere del Settore Rigenerazione urbana del Comune dell’Aquila. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta» (sostenendo l’erroneità della posizione del SUAP laddove valutava come favorevole il parere del Settore Territorio Comunale nonostante subordinasse l’intervento al rispetto delle prescrizioni di cui al «piano per la telefonia»);

VII. «Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria»;

VIII. «Violazione del parere dell’Autorità di Bacino in data 11 agosto 2020. Violazione dell’art. 4 del DPR 160/2010 e dell’art. 87, comma 6°, del D. Lgs. 259/2003» (ritenuto essere ostativo all’esecuzione dell’intervento).

Il Tar, all’esito della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., superava l’eccezione processuale di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata dalle resistenti Cellnex e Wind e respingeva il ricorso sul rilievo:

che l’installazione degli impianti di telecomunicazione non possa essere subordinato «alla previa approvazione del piano perché ciò vanifica la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso)»;

che «il documento di “Analisi di impatto elettromagnetico”, seppur sottoscritto da un Architetto, è stato controfirmato da due ingegneri che hanno certificato la conformità delle procedure di misurazione utilizzate per ottenere i risultati mostrati nel documento»;

che «in materia non è previsto il rilascio di un parere igienico-sanitario della ASL, per cui, ove il parere non sia negativo, come in questo caso, ossia nei casi in cui la ASL non rilevi specifiche controindicazioni, il rilascio di un parere che si rimetta alle risultanze dell’ARTA non può essere considerato contrario e inficiare le risultanze delle misurazioni effettuate dalla predetta Agenzia»;

che i rilievi di ARTA circa il rispetto delle «soglie indicate nei decreti attuativi della L. 36/2001» fossero attendibili;

che non fosse necessaria l’acquisizione del parere del Settore comunale preposto all’edilizia e che non sussistessero profili di contrasto dell’intervento con lo strumento urbanistico vigente;

che risultassero generiche le censure formulate in merito al parere dell’ARTA e indimostrati i prospettati nocumenti alla salute derivanti dall’esecuzione dell’opera;

che il parere con prescrizioni espresso dall’Autorità di Bacino non potesse essere inteso alla stregua di una posizione sfavorevole.

I soccombenti impugnavano la sentenza di primo grado con appello depositato il 7 settembre 2021 affermando il proprio interesse alla contestazione dell’assenso controverso (Capo I) e censurando la sentenza per (numerazione ripresa dall’atto di appello):

Capo II (punti 4-6) «Violazione dell’art. 11 della L.R. 12 dicembre 2004 n. 45 e del Regolamento comunale per la localizzazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile» con il quale lamentano il rigetto del primo motivo di ricorso;

Capo III (punti 7-9) «Violazione dell’art. 51 e dell’art. 52 del RD n.2537/1925» con il quale lamentano il rigetto del secondo motivo di ricorso);

Capo IV (punti 10-13) «Violazione del comma 3 dell’art. 11 della L.R. 45/2004. Violazione dell’art. 4 del DPR 7 settembre 2010 n. 160», con il quale lamentano il rigetto del terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, articolando la censura nei seguenti profili:

«i) Violazione del comma 3 dell’art. 11 della L.R. 45/2004»;

«ii) Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria. Per avere la ASL abdicato alle proprie funzioni in favore del Comune dell’Aquila»;

«iii) Violazione dell’art. 4 del DPR 7 settembre 2010 n. 160. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria»;

Capo VII (motivo VI, punti 14-16) «Violazione dell’art. 4 del DPR 160/2010 e dell’art. 87, comma 6, del D. Lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione del parere del Settore Rigenerazione urbana del Comune dell’Aquila. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta» con il quale lamentano il rigetto del settimo motivo di ricorso;

Capo VIII (punti 18-23) «Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria» con il quale lamentano il rigetto dell’ottavo motivo di ricorso (in realtà il settimo);

Capo VIII (così nuovamente numerato) «Violazione del parere dell’Autorità di Bacino in data 11 agosto 2020. Violazione dell’art. 4 del DPR 160/2010 e dell’art. 87, comma 6°, del D. Lgs. 259/2003» (replicando sostanzialmente censure già sviluppate)

Cellnex si costituiva in giudizio con memoria del 10 settembre 2021 confutando analiticamente le censure di parte appellante.

L’ASL si costituiva il 24 agosto 2022, sviluppando le proprie difese con memoria del 24 febbraio 2024 con la quale eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per difetto della procura speciale in capo al difensore degli appellanti e, nel merito, l’infondatezza delle avverse censure.

Gli appellanti controdeducevano alle difese di Cellnex con memorie depositate il 21 febbraio 2024 («per la signora Maria Maddalena Aloisi e altri») e il giorno successivo («per il signor Alfredo Bucci e altri»).

Wind Tre, costituita formalmente l’8 settembre 2021, con memoria del 23 febbraio 2024 eccepiva l’inammissibilità dell’appello per «mancata specifica contestazione delle rationes decidendi sottese alla sentenza gravata» in violazione dell’art. 101 c.p.a., nonché, il difetto di interesse dei ricorrenti per difetto di legittimazione; nel merito eccepiva l’infondatezza delle avverse censure.

Wind e Cellnex replicavano alle memorie degli appellanti con memorie del 4 marzo 2024.

All’esito della pubblica udienza del 26 marzo 2024, la causa veniva decisa.

Può prescindersi dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali introdotte in giudizio dalle resistenti costituite stante l’infondatezza nel merito dell’appello.

Con il secondo motivo (para II) gli appellanti lamentano il mancato accoglimento del primo motivo del ricorso di primo grado con il quale deducevano la mancata preventiva approvazione degli «atti programmatici che ne costituiscono il presupposto necessario» indicati nella localizzazione degli impianti da effettuarsi mediante variante al PRG; nell’approvazione da parte della Giunta del Regolamento relativo alla localizzazione e gestione degli impianti e nell’approvazione, sempre da parte della Giunta, del Programma annuale delle installazioni elaborato sulla base delle proposte delle imprese interessate.

Espongono in particolare che il Comune, conformandosi all’art. 11 della L.R. 45/2004 (recante «Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico»), ove prevede che «il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile», recepiva le indicazioni regionali nel «Regolamento comunale per la localizzazione e gestione degli impianti di telefonia mobile» prevedendo la preventiva adozione di un Piano delle localizzazioni; tuttavia, non provvedeva all’adozione dei citati atti pianificatori determinando per ciò solo l’impossibilità per Cellnex di presentare la propria istanza e per il Comune di assentire l’intervento.

Erronea sarebbe pertanto la sentenza nella parte in cui afferma che «la disciplina recata dal D.Lgs. n.259 del 2003 è improntata al riconoscimento di un favor legislativo relativo alle procedure di autorizzazione delle stazioni radio base che semplifica e accelera le decisioni per cui l’approvazione del piano delle localizzazioni, avendo questo natura di atto meramente programmatorio, non può assurgere a condizione indefettibile e vincolante l’autorizzazione. Il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione risponde all’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio. Tuttavia, non si può subordinare l’istallazione degli impianti alla previa approvazione del piano perché ciò può vanificare la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso)».

Il motivo è infondato

Deve premettersi che nella presente materia è pacifico che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001, ed è altrettanto pacifico che tali impianti rivestano carattere di pubblica utilità.

Da tale assimilazione discende che, come recentemente ribadito dalla Sezione, le installazioni in questione «risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3891 del 2017)» (Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1200).

Quanto al preteso effetto inibitorio che, a parere degli appellanti, produrrebbe la mancata adozione da parte dell’amministrazione dei prescritti strumenti pianificatori, deve evidenziarsi che il tema è stato affronto dalla Corte Costituzionale pervenendo alla conclusione che «la mancata approvazione del Piano non comporta la paralisi del procedimento di autorizzazione all’installazione degli impianti» (C. Cost., 20 luglio 2007, n. 303).

Né può ritenersi che sia ostativa all’assenso in questione la mancata presentazione del piano annuale degli insediamenti da parte dell’operatore posto che (a tacere del fatto che l’impianto è contemplato dall’operatore Wind) circa la specifica questione questo Consiglio di Stato si è già espresso affermando che «il piano annuale degli insediamenti non può, infatti, costituire elemento ostativo alla formazione del silenzio, tanto più che la giurisprudenza della Sezione interpretando la vista legge regionale abruzzese ha in più occasioni ammesso che il piano si può integrare in corso d’anno, il che induce a ritenere, del tutto ragionevolmente, che si tratti di un elemento che non assume la efficacia di presupposto, così come prospettato invece dagli appellati» (Cons. St., Sez. III, 22 agosto 2020, n. 5172).

Con il terzo capo d’impugnazione (para III) gli appellanti censurano il rigetto, da parte del Tar, del secondo motivo di ricorso con il quale contestavano la legittimità dell’AIE in quanto redatta da un Architetto nonostante si tratti di adempimento riservato alla figura dell’Ingegnere.

La decisione sarebbe pertanto errata laddove afferma che il documento, «seppur sottoscritto da un Architetto, è stato controfirmato da due ingegneri che hanno certificato la conformità delle procedure di misurazione utilizzate per ottenere i risultati mostrati nel documento» ritenendo che «la sottoscrizione di un ingegnere, anche nei termini della c.d. controfirma, comporta la piena assunzione della paternità del progetto e della connessa responsabilità professionale».

Sul punto gli appellanti evidenziano come l’AIE sia sottoscritta dal solo Architetto mentre le sottoscrizioni degli Ingegneri figurerebbero unicamente in calce al «Certificato di calibrazione» (Allegato E, peraltro in lingua inglese e privo di traduzione come tale processualmente inutilizzabile) avente la sola funzione di attestare il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata per l’esecuzione degli accertamenti compendiati nella relazione.

In ogni caso i due sottoscrittori del Certificato non risulterebbero iscritti all’Albo nazionale degli Ingegneri.

Il motivo è infondato

Deve riconoscersi che la statuizione del Tar non persuade nella misura in cui afferma che il vizio sarebbe sanato dalla presenza della sottoscrizione di due ingegneri.

Tuttavia la doglianza è infondata sotto altro profilo atteso che l’invocato art. 87, comma 3, del Codice si limita a stabilire che l’istanza di costruzione di nuovi impianti telefonici «deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alla emissione di onde elettromagnetiche» e nulla prescrive al riguardo la qualifica richiesta per l’esecuzione delle misurazioni del campo elettromagnetico.

Utili elementi a sostegno delle tesi di parte appellante, inoltre, non si rinvengono nel R.D. n.2537/1925 «Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto» che all’art. 51 prevede che «sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo» e al successivo art. 52 che «formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative».

Ciò premesso, l’Architetto Claudia Schembri che sottoscrive l’AIE, come specificato nell’allegato G «Curriculum relatore» dello stesso documento, alla voce «Titolo di studio ed abilitazione professionale» indica «Classe di Laurea: 4/S ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE» con Corso di Specializzazione in «CEM TEORICO/PRATICO CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA» e la strumentazione utilizzata per le misurazioni è validata con «Certificato di Calibrazione» rilasciato dal produttore MPB, in lingua inglese e sottoscritta dal «Person in charge» Ing. Marco Borrega e dal «Measurement operator» Ing. Alessio Montogliani.

Inconferente nei sensi invocati in appello è la giurisprudenza richiamata in quanto:

- non rileva l’invocato principio Tar Salerno (n. 9772/2010) per il quale il Comune debba «sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione» che, a tacere del fatto che si verte in tema di redazione dell’AIE e non di costruzione della struttura, di per sé non comprova l’incompetenza dell’Architetto.

- priva di rilievo è la posizione del Tar Catania (n. 2327/1995) che si limita a disconoscere la competenza del Geometra alla redazione di progetti di strutture in cemento armato.

Non va sottaciuto ulteriormente che il parere espresso in ordine al profilo in disamina è comunque autonomo rispetto all’autorizzazione all’installazione dell’impianto ed attiene a profili rilevanti semmai in una fase successiva allorquando debba essere posto in esercizio l’impianto.

A conforto dell’assunto si evidenzia che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che «quanto al rilievo giuridico del parere dell’Arpac, in continuità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, va affermato che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, detto parere non è atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, “bensì provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti» (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 687).

Deve, altresì, rilevarsi che ARTA, in sede di «rilascio parere valutazione dell’impatto elettromagnetico …» del 16 giugno 2020 confermava «che le misurazioni effettuate in data 30 aprile 2020 dal tecnico della Prevenzione Francesco Benedetti, con strumentazione portatile a larga Banda, hanno dato come esito valori di campo elettrico inferiori a 0,35 V/m (con limite di legge di 20 e 6 V/m) come testimonia il rapporto di prova in allegato (n. 3175 di pratica), riverificato con il Tecnico della Soc. Urban Project Alvise Gaspari in data 12/06/2020»: risultanze non smentite dagli appellanti.

Nessun rilievo assume, infine la circostanza che il certificato di calibrazione fosse redatto in lingua inglese atteso che il documento non è qualificabile come atto processuale e che non è in ogni caso fornito alcun principio di prova circa l’inattendibilità degli stessi.

Con il quarto capo d’impugnazione (para IV) gli appellanti contestano il rigetto del terzo, quarto e quinto motivo di ricorso con i quali censuravano il provvedimento impugnato «con riguardo al contegno tenuto dalla ASL nella conferenza dei servizi» chiamata ad esprimersi ai sensi dell’art. 11, comma 3° della L.R. 45/2004, che impone ai Comuni di pronunciarsi «acquisito il parere dell’ASL».

Espongono a tal proposito che a causa dell’incompletezza delle produzioni richieste a Cellnex in sede di Conferenza dei servizi, l’ASL in data 18 giugno 2020 comunicava al SUAP di «non essere in grado di esprimere alcuna valutazione né in senso positivo, né in senso negativo» rimettendo «al prudente apprezzamento dell’Amministrazione comunale ogni conseguente valutazione e determinazione in ordine al procedimento».

Ciò nonostante, il SUAP riteneva che detto parere, ancorché definito come «sostanzialmente perplesso» non inficiasse «i dati obiettivi relativi alle misurazioni raccolte dall’ARTA e il relativo parere».

La sentenza sarebbe, quindi erronea nella parte in cui afferma che:

- «gli art. 87 e 87 bis del D.Lgs. n.259 del 2003, richiamano espressamente l’art. 13 della Legge n. 36/2001, la quale affida il controllo dei limiti di esposizione fissati dal DPCM del 2003 alle Arpa senza prevedere che anche le ASL possano interferire in qualche modo con tale potestà»;

- «in materia non è previsto il rilascio di un parere igienico-sanitario della ASL» con la conseguenza che «ove il parere non sia negativo, come in questo caso, ossia nei casi in cui la ASL non rilevi specifiche controindicazioni, il rilascio di un parere che si rimetta alle risultanze dell’ARTA non può essere considerato contrario e inficiare le risultanze delle misurazioni effettuate dalla predetta Agenzia»;

- «per quanto riguarda gli impianti di trasmissione dei segnali per le telecomunicazioni, la questione rilevante per la salute pubblica è quella che riguarda l’inquinamento elettromagnetico ed il possibile superamento delle soglie indicate nei decreti attuativi della L. 36/2001, limiti che l’ARTA ha confermato essere rispettati nel caso in esame»;

- «la LR n. 45/2004 debba essere interpretata e applicata in senso costituzionalmente orientato e, quindi, in maniera tale da evitare che le disposizioni regionali risultino incompatibili rispetto alle disposizioni nazionali sovraordinate».

Il motivo è infondato

Gli appellanti affermano il fondamento della censura limitandosi al richiamo dell’Art. 11, comma 3 della L.R. 45/2004 ove dispone che «il Comune, acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità previste dalla LR 64/98, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998, del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e delle disposizioni di cui all'art. 11 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio».

Tuttavia, premesso che la L. n. 36/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» riserva le specifiche competenze allo Stato, si evidenzia l’art. 4 dispone al comma 1, lett. a) che «lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e dì normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1» e al successivo comma 5 che «le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione dì cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo»).

Come già evidenziato ARTA rilasciava il proprio «parere di valutazione dell’impatto elettromagnetico ai sensi del D.Lgs. n° 259 del 1 Agosto 2003 e della L.R. n. 45 del 10/12/2004 e s.m.i.» il 16 giugno 2020 prendendo atto che le misurazioni effettuate dal Tecnico della Prevenzione attestavano valori di campo elettrico inferiore ai limiti di legge.

Nessuna prova contraria è fornita dagli appellanti.

Con il successivo capo d’impugnazione (capo VII ma con motivo paragrafo come VI) gli appellanti censurano il rigetto del settimo motivo di ricorso (in realtà il sesto) con il quale deducevano l’illegittimità sotto plurimi profili del parere del SUAP.

In primis lo contestavano laddove valutava come favorevole il parere del Settore Rigenerazione Urbana nonostante fosse sottoposto alla condizione che l’intervento fosse «conforme alle prescrizioni ed indicazioni del piano per la telefonia correntemente vigente» rendendo necessaria, da parte del SUAP, l’acquisizione di un parere di conformità dell’impianto al piano comunale sulla telefonia da rilasciarsi a cura del competente servizio (non indicato) mai acquisito.

La sentenza viene, quindi, censurata nella parte in cui afferma che gli appellanti non menzionavano «alcuna disposizione normativa che prescriva la necessaria acquisizione del parere del settore comunale preposto all’edilizia» né indicavano in ricorso le «ragioni di contrasto con lo strumento urbanistico vigente» nonostante fosse lo stesso Comune a rilevare che il parere reso dal Settore edilizia avesse indicato la necessità della acquisizione del parere di conformità dell’intervento al Piano per la telefonia.

Il motivo, a tacere delle perplessità delle doglianze ivi sviluppate che rende difficoltosa la percezione del concreto profilo di censura, è infondato.

Deve sul punto richiamarsi il Parere espresso dal Settore Rigenerazione Urbana il 23 aprile 2020 ove si afferma:

- «nulla da osservare per quanto di esclusiva competenza pertanto si attesta la completezza della documentazione prodotta»;

- «il presente parere viene rilasciato a condizione che l’intervento sia conforme alle prescrizioni ed indicazioni del piano per la telefonia correntemente vigente»;

- «il presente parere viene rilasciato per le esclusive competenze dello scrivente ufficio, sono fatti salvi tutti gli altri pareri…».

Alcun profilo di contrarietà all’intervento è evincibile dai contenuti dell’atto, né gli appellanti, come correttamente evidenziato dal Tar, indicano a quale titolo fosse prescritto il parere del Settore Edilizia, nè specificano i concreti profili di contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica vigente.

Con ulteriori censure (il primo capo VIII) gli appellanti lamentano il mancato accoglimento dell’ottavo motivo con il quale deducevano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata dall’illegittimità del parere reso ARTA.

Le censure, anche in questo caso generiche e prive di univoci elementi utili all’individuazione dei concreti profili di illegittimità (e di lesività) fatti valere, sono infondate stante la già affermata legittimità del parere in questione. In ogni caso, come peraltro già evidenziato, non è fornito alcun elemento a sostegno dell’affermata pericolosità dell’impianto.

Richiamato quanto già esposto circa l’attendibilità delle misurazioni eseguite, avuto riguardo ai profili evocati (potenziali pregiudizi alla salute), non può che richiamarsi quanto già affermato dalla Sezione laddove precisava che «deve trattarsi di pregiudizi concreti e oggettivi, che non possono esaurirsi in una mera prospettazione soggettiva e arbitraria di ipotetici immissioni di campi elettromagnetici asseritamente pregiudizievoli alla salute, specie in un caso, quale quello sub iudice, in cui le autorità a ciò preposte (in particolare, ARPA) abbiano escluso che l’opera potesse impattare negativamente sotto il profilo sanitario, con una valutazione certamente non sostituibile da una prospettazione soggettiva dei privati in funzione dell’esercizio di una correlativa azione impugnatoria, a pena di introdurre, attraverso l’elevazione di un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, un’inammissibile (perché priva di base legale) azione popolare sulla base di considerazioni e prospettazioni del tutto soggettive» (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020 n.5034).

Con un ultimo capo di impugnazione (nuovamente paragrafato come capo VIII) gli appellanti lamentano sotto altro profilo il rigetto del settimo motivo del ricorso di primo grado con il quale deducevano che l’amministrazione avrebbe erroneamente valutato il parere dell’Autorità di Bacino come positivo nonostante, si esprimesse dettando prescrizioni ammonendo che l’inottemperanza alle stesse avrebbe fatto venire meno la natura favorevole del parere

La circostanza che alcuna delle suesposte prescrizioni fosse stata ottemperata avrebbe dovuto inibire la qualificazione del parere come «favorevole» con conseguente illegittimità del «contrario opinamento» del SUAP.

Il motivo è infondato.

La censura si fonda sull’erroneo presupposto che l’indicazione di prescrizioni equivalga all’espressione di un parere negativo inibendo la realizzazione dell’impianto.

A confutazione delle tesi di parte appellante è sufficiente evidenziare che l’Autorità si esprimeva nei seguenti sensi:

«si configurano dal punto di vista tecnico condizioni idonee per il rilascio del PARERE FAVOREVOLE sullo Studio di compatibilità Idrogeologico in oggetto, CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- l’opera sia dotata di fondazioni profonde incastrate nel substrato geologico inalterato, come consigliato dal tecnico incaricato;

- siano adottate tutte le misure necessarie a garantire che non si verifichino mai condizioni contrastano con quelle ipotizzate nelle verifiche di stabilità, tali da determinare un abbassamento del valore di coefficiente di sicurezza minimo ottenuto nelle stesse…».

ESPRIME sullo Studio di Compatibilità Idrogeologica … parere favorevole con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria».

Si tratta, pertanto, di indicazioni che, se disattese, possono semmai determinare successivi interventi repressivi e sanzionatori ma non determinare l’illegittimità del titolo conseguito.

Per quanto precede l’appello deve essere respinto.

La specificità delle questioni oggetto del giudizio consente di procedere alla compensazione delle spese di giudizio fra la le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente


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