Elettrosmog.Installazione stazione radio base per la telefonia mobile e silenzio assenso
Pubblicato da Lexambiente in Elettrosmog · Lunedì 08 Gen 2024
Elettrosmog.Installazione stazione radio base per la telefonia mobile e silenzio assenso
Consiglio di Stato Sez. VI n. 11203 del 27 dicembre 2023
L’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso è solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione. In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell’Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita. In definitiva, il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria. Nondimeno, se l’interessato ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il procedimento possa essere dall’amministrazione compiutamente e correttamente svolto, il silenzio significativo si forma ugualmente, non potendo l’inerzia dell’amministrazione ridondare in danno della parte istante pienamente diligente, con conseguente omissione di atti d’ufficio dell’amministrazione che, pur essendo stata messa nelle condizioni di poter procedere, non ha svolto la propria attività (segnalazione Ing. M. Federici)
Pubblicato il 27/12/2023
N. 11203/2023REG.PROV.COLL.
N. 04858/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2023, proposto da
Alessandro Gandolfo, Gianni Gandolfo e Rita Berruti, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boissano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pietra Ligure, Regione Liguria, Provincia di Savona, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria – ARPAL; Ceit (Circeit Italia) s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, n. 429 dell’11 aprile 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Iliad Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Alessio Anselmi e Filippo Pacciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, proprietari di immobili o residenti nel Comune di Boissano, hanno impugnato dinanzi al Tar per la Liguria il provvedimento autorizzativo formatosi per silentium sull’istanza presentata in data 5 ottobre 2021 da Iliad Italia S.p.a. ai fini dell’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile nel territorio del Comune predetto.
Il Tar per la Liguria, Sezione Seconda, con la sentenza n. 429 dell’11 aprile 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, sicché i soccombenti hanno interposto il presente appello, estremamente analitico ed articolato nei motivi così sintetizzati:
1. In via preliminare: erroneità della sentenza per travisamento delle circostanze di fatto, irragionevolezza, violazione dell’art. 3 Costituzione, violazione del principio della parità di trattamento e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto difettasse l’interesse ad agire degli odierni appellanti.
Il TAR avrebbe ricostruito in maniera contraddittoria e confusionaria la questione delle condizioni dell’azione, travisando completamente i fatti e ritenendo disinteressati al ricorso soggetti che abitano a pochi metri dall’installazione.
L’antenna sarebbe a ridosso del centro abitato, ad una distanza tra i 40 e 70 metri dalle abitazioni dei ricorrenti in primo grado; inoltre, guardando al PUC, la stazione radio base sarebbe al limite del sub ambito 1 (centro abitato storico).
In ogni caso, il fatto che l’installazione sia dentro o fuori dal centro abitato sarebbe irrilevante, atteso che si trova nelle strette vicinanze di numerose abitazioni, tra cui quelle in cui vivono gli appellanti, i quali hanno un interesse concreto a vedere annullato il silenzio che ha legittimato l’installazione.
Secondariamente, secondo il TAR non risulterebbero vincoli ambientali o valori paesaggistici meritevoli di particolare tutela, ma tale motivazione sarebbe errata.
Innanzitutto, sono gli stessi progetti di Iliad che collocano l’antenna in zona vincolata ad Assetto Insediativo ANI-MA IS-MA; in aggiunta, la tavola 31B del PUC “Suscettività di Piani di Bacino Varatella e Nimbalto” rappresenterebbe che la zona in cui sorge l’antenna è la CPI, cioè un’area coperta da detriti medio-potenti attualmente potenzialmente instabili.
Infine, la zona in cui è stata installata la stazione radio base è valorizzata nel PUC con specifiche prescrizioni.
Il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che le fotografie fornite dai ricorrenti non darebbero evidenza dell’interferenza della stazione radio base con le visuali godibili dalle abitazioni.
La differenza in termini di visuale, viceversa, sarebbe netta e rappresenterebbe tutta la lesione subita da ricorrenti ogni volta che si affacciano da casa e che, invece di vedere il verde e la vegetazione, vedono la stazione radio base proprio sopra la loro abitazione.
Pertanto, sarebbe errata la sentenza laddove afferma che “non può ritenersi dimostrato che l’impianto posto all’esterno dell’abitato cagioni un apprezzabile vulnus alle condizioni di vita nella zona, alla godibilità delle singole unità abitative o al valore delle stesse.”
Sarebbe ancora errata la sentenza dove afferma che: “Restano allegati, ma non dimostrati, i rischi sismici e per la salute provocati dal nuovo impianto, questi ultimi comunque esclusi dal parere favorevole rilasciato dall’Arpal”, atteso che, come già detto, la tavola 31B del PUC “Suscettività di Piani di Bacino Varatella e Nimbalto” si riferisce alla zona in cui si trova la stazione radio, ritenendola potenzialmente instabile.
II. Nel merito. Erroneità della sentenza (capo/punto 1) per violazione e falsa applicazione dell’art. 87 comma 4 d.lgs. n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990. Violazione del protocollo di Intesa ANCI-Ministero delle Comunicazioni del 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di trasparenza e pubblicità.
Il Comune di Boissano non ha pubblicato l’istanza di Iliad, diversamente da come avrebbe proceduto per prassi per impianti uguali.
I ricorrenti avrebbero dimostrato che gli elementi essenziali dell’istanza, gli estremi della domanda e il sito di installazione non erano conformi all’installazione che hanno scoperto dal cartello apposto al cantiere.
L’informativa pubblicata presso il Comune di Pietra Ligure sarebbe stata una informativa sostanzialmente e formalmente priva di utilità.
Se è vero che il SUAP di Boissano è stato unificato a quello di Pietra Ligure, la ratio normativa dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 avrebbe imposto al Comune di Boissano di dare quantomeno una sommaria comunicazione dell’istallazione sul proprio sito.
La pubblicazione dell’istanza non potrebbe essere solo formale, ma dovrebbe avvenire in modalità tali da consentire con facilità alla cittadinanza di prendere conoscenza del procedimento attivato e di parteciparvi.
III. Erroneità della sentenza (capo/punto 2) per violazione e falsa applicazione dell’art. 87 comma 3 d.lgs. n. 259/2003. Violazione art. 36 l.R. Liguria n. 36/1997. Violazione dell’art. 23 del PUC del Comune di Boissano e in generale delle norme del PUC e tavole allegate. Violazione delle norme geotecniche del Comune di Boissano. Violazione PTCP Provincia di Savona. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e ss. del Codice della Strada. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione.
I documenti dimostrerebbero che Iliad ha fornito indicazioni errate, sostenendo l’assenza di vincoli paesaggistici ed ambientali, quando poi gli stessi progetti forniti collocano l’antenna in zona Assetto Insediativo ANI-MA IS-MA ammettendo l’esistenza dei vincoli, prima negati.
IV. Erroneità della sentenza (capo/punto 3) per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 6 d.l. n. 76/2020. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto.
Il Comune dovrebbe garantire la legalità procedimentale e svolgere un procedimento ed un’istruttoria tali da preservare comunque gli interessi sia pubblici sia privati che potrebbero essere lesi dall’installazione di una stazione radio base.
Altrimenti ragionando, l’attività autorizzatoria di cui all’art. 87 (ora 44) d.lgs. n. 259/2003 diverrebbe liberalizzata, violando il dettato legislativo e vincolando illegittimamente gli enti locali alle sole scelte delle compagnie della telefonia e telecomunicazione che potrebbero installare ovunque le loro stazioni radio base, senza che il Comune possa fare niente.
V. Erroneità della sentenza (capo/punto 4) per violazione del principio di precauzione, dell’art. 32 Cost. e dell’art. 191 TFUE. Violazione e falsa applicazione della l. n. 36/2001 e DPCM 8 luglio 2003. Violazione della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2021. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto. (quarto motivo ricorso introduttivo e sesto motivi aggiunti). Possibile questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 9, 32, 41 Cost. e di legittimità europea per violazione dell’art. 191 TFUE.
I procedimenti volti all’installazione di stazioni radio base sarebbero caratterizzati da una probabile alea di rischio per la salute data dalle onde elettromagnetiche.
Poiché la localizzazione dell’impianto radio base in via Zurmagli a Boissano avviene a pochi metri dalle case dei ricorrenti, ma ciò nonostante il Comune non si sarebbe neanche preoccupato di avviare un procedimento o di fare un’istruttoria, l’autorizzazione formatasi per silentium contrasterebbe con il principio di precauzione.
L’ARPAL valuterebbe un disegno ed un’idea di opera solamente sulla base di quanto dichiarato dalla compagnia telefonica interessata all’installazione, mentre, poi, non esisterebbe alcun controllo effettivo una volta che l’opera viene realizzata e l’operatore potrebbe porre in essere un impianto in modo diverso e più potente rispetto a quanto rappresentato ad ARPAL e, di queste difformità, i cittadini non potrebbero ottenere tutela se non una volta che l’opera è già completa.
VI. Erroneità della sentenza (capo/punto 5) per violazione dell’art. 41 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sproporzione e difetto di istruttoria.
Il fatto che il Comune, per sua negligenza, si sia disinteressato totalmente della pratica autorizzatoria e non si sia reso conto che il luogo in cui è avvenuta l’installazione dell’antenna non sia legittimo dal punto di vista ambientale, geologico, edilizio e della salute, dimostrerebbe un palese eccesso di potere e sviamento nel procedimento amministrativo posto in essere, in cui, necessariamente, il difetto di istruttoria ha portato ad individuare un luogo di installazione in maniera irragionevole, illogica e sproporzionata.
VII. Erroneità della sentenza (punto/capo 6) per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 41, 42 e 97 Cost. Possibile questione di legittimità costituzionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 comma 9 d.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere e sviamento.
L’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003, laddove prevede la possibilità della formazione del silenzio assenso, avrebbe introdotto un meccanismo di semplificazione procedimentale che, però, non eliderebbe le fasi del procedimento quali l’istruttoria, la valutazione e ponderazione degli interessi e l’acquisizione documentale, ma eventualmente solo quella del rilascio del provvedimento finale.
Tale norma, quindi, ha introdotto un meccanismo di silenzio assenso in caso di assenza solo del provvedimento finale, non dell’intero procedimento. per cui non potrebbe formarsi alcun silenzio significativo in caso di dimenticanza della pratica da parte dell’Amministrazione.
La norma sarebbe stata erroneamente interpretata nel senso di consentire il rilascio dell’autorizzazione per silenzio anche nel caso in cui, non solo manchi il provvedimento finale, ma non sia stato svolto l’intero procedimento amministrativo successivo alla presentazione dell’istanza di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003.
VIII. Erroneità della sentenza (capo/punto 7) per violazione e falsa applicazione dell’art. 87 commi 2, 3, 6 e 7 d.lgs. n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento di potere.
Né il Comune di Pietra Ligure, né tantomeno il Comune di Boissano avrebbero indicato il nome del responsabile del procedimento, per cui Iliad sarebbe stata perfettamente consapevole che il procedimento non è mai stato avviato; né sarebbe stata convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 87, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003.
La stazione radio base, in sostanza, sarebbe stata assimilata ad un’opera liberalizzata, ma così non è, dovendosi comunque svolgere un procedimento che, per quanto semplificato, deve comunque esistere.
L’istanza presentata da Iliad dichiarerebbe informazioni false rispetto alla realtà (mai controllate da nessuno che sono passate indenni a fronte della negligenza comunale nell’avviare il procedimento), in quanto affermano che le installazioni non riguardano aree soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. n. 4 del 1999 e sono conformi alla disciplina urbanistica territoriale.
Iliad, in particolare, avrebbe proposto un’istanza per introdurre una mera modifica, mentre poi, di fatto, avrebbe installato una stazione radio base totalmente nuova.
IX. Erroneità della sentenza (capo/punto 8) per Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 6 d.l. n. 76/2020. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto.
Sarebbe stato impossibile per i ricorrenti conoscere il contenuto del Piano antenne al momento della proposizione del ricorso introduttivo, in quanto la delibera caricata sul sito del Comune consta di sole 4 pagine non riportando allegato il Piano antenne e non descrivendo il contenuto dello stesso.
Solo dopo l’“accesso fisico” agli archivi, sarebbe stato reperito il Piano cartaceo allegato alle delibere da cui si è appreso che il Comune aveva previsto la localizzazione delle stazioni radio base solamente in una zona diversa da via Zurmagli, dove sorge l’installazione Iliad ora in contestazione.
Iliad Italia s.p.a. ha diffusamente contestato la fondatezza delle argomentazioni dedotte, concludendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 2767 del 7 luglio 2023, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, con la seguente motivazione:
“Ritenuto, alla delibazione propria della presente fase cautelare, che le condizioni soggettive dell’azione sussistono, in quanto non solo sussiste la situazione legittimante data dallo stabile collegamento con il sito di installazione, ma le parti hanno rappresentato anche specifici pregiudizi derivanti dall’installazione, che connotano il loro interesse ad agire (in proposito, gli appellanti hanno evidenziato, oltre le problematiche afferenti la possibile nocività dell’impianto, la netta differenza in termini di veduta dalla loro abitazione derivante dalla installazione della stazione radio base);
Ritenuto che le questioni dedotte necessitano dell’approfondimento proprio della sede di merito;
Ritenuto di acquisire al presente giudizio tutti gli atti endoprocedimentali posti in essere dal Comune di Boissano a seguito dell’istanza presentata da Iliad, nell’ambito del procedimento terminato per silenzio assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003;
Ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tipico della presente fase cautelare, che sia prevalente l’interesse al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio”.
In esito all’incombente istruttorio, il Comune di Boissano ha depositato una e-mail del 21 ottobre 2021.
Le parti hanno prodotto altre memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 16 novembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
3. Il Tar per la Liguria, Sezione Seconda, con la sentenza n. 429 dell’11 aprile 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile con la seguente motivazione:
“Si rammenta che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’impugnazione dei titoli abilitativi relativi ad infrastrutture di comunicazione elettronica non è sufficiente la sussistenza di una situazione legittimante determinata dallo stabile collegamento con il sito di installazione (“vicinitas”), ma è necessaria anche la dimostrazione degli specifici pregiudizi in cui risiede l’interesse ad agire, consistenti nel peggioramento delle condizioni di vita e di salute o nel deterioramento delle concrete connotazioni urbanistico e ambientali dell’area ovvero, ancora, nel deprezzamento delle unità immobiliari poste in prossimità del nuovo impianto.
Considerando che le infrastrutture in questione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità in quanto funzionali all’erogazione di un servizio a carattere generale, l’esigenza dell’allegazione e della prova di tali pregiudizi si impone in modo ancora più intenso di quanto non si verifichi nel caso degli ordinari titoli edilizi.
Tanto precisato, la documentazione versata in giudizio dai ricorrenti pare sufficiente a dimostrare la sussistenza della vicinitas quale requisito di legittimazione ad agire: la fotografia aerea … , infatti, comprova l’esistenza di almeno un’abitazione che, per la contenuta distanza (40 m circa), può ritenersi legata da uno stabile collegamento materiale con l’area di intervento.
Fa difetto, invece, la rigorosa dimostrazione dell’interesse ad agire che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, risiederebbe nell’esigenza di conservare le visuali consolidate, di preservare la salute e il valore delle unità immobiliari nonché, infine, di garantire la “tenuta sismica” di un’area soggetta a frane.
Infatti, come dimostra la documentazione versata in giudizio, il sito di installazione è al di fuori del centro abitato. Non risultano vincoli ambientali o valori paesaggistici meritevoli di particolare tutela. Le fotografie prodotte dai ricorrenti … non offrono evidenza univoca dell’interferenza dell’impianto sulle visuali godibili dall’abitato: una di esse (non numerata, ma identificabile come n. 3) rappresenta l’antenna addossata alle pendici della collina retrostante, un’altra (identificabile come n. 5) la raffigura in posizione apparentemente più bassa, quasi confusa sullo sfondo del paesaggio urbano, e una terza fotografia … mostra l’antenna immersa nella vegetazione, senza traccia di abitazioni vicino ad essa.
Sulla base di tali elementi, non può ritenersi dimostrato che l’impianto posto all’esterno dell’abitato cagioni un apprezzabile vulnus alle condizioni di vita nella zona, alla godibilità delle singole unità abitative o al valore delle stesse”.
4. Sulle condizioni soggettive dell’azione in materia edilizia, con la sentenza n. 22 del 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha recentemente espresso i seguenti principi di diritto: “riaffermata la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario in via di principio che ricorrano entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di differenziazione, valga da solo ed in automatico a soddisfare anche l’interesse al ricorso” e che “lo specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio che si assume illegittimo, e che è necessario sussista, può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti”.
Tali principi, mutatis mutandis, devono ritenersi applicabili anche all’installazione di una stazione radio base, la quale, comunque, consiste nella realizzazione di una struttura avente rilievo urbanistico ed edilizio.
5. Il Collegio ribadisce quanto già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 2767 del 2023, vale a dire che sussistono entrambe le condizioni soggettive dell’azione per ritenere ammissibile il ricorso, in quanto, oltre allo stabile collegamento con il sito di installazione della stazione radio base, la c.d. vicinitas, gli appellanti non solo hanno prospettato problematiche afferenti la nocività dell’impianto che, in ragione della vicinitas, sarebbero sufficienti a connotarne l’interesse ad agire, ma hanno documentato anche che, a seguito, dell’installazione dell’antenna di consistenti dimensioni, la veduta dalla loro abitazione risulta alterata (in proposito, assumono rilievo le fotografie di cui al doc. 3 depositato in giudizio).
In particolare, le statuizioni del giudice di primo grado sembrano sovrapporre piani differenti, in quanto la mera prospettazione della nocività per la salubrità dell’ambiente connota la sussistenza dell’interesse agire, laddove escludere la stessa si presenta come una valutazione di merito, inconferente con la questione di rito.
In altri termini, al fine di radicare l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante, un’alterazione delle vedute e del paesaggio, una possibile diminuzione del valore degli immobili, mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente è comprovata ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’alterazione della veduta e, comunque, l’installazione dell’antenna, possa riflettersi sulla qualità di vita e sull’effettiva quotazione dell’immobile.
Pertanto, il mancato accertamento della nocività dell’installazione potrebbe comportare, nel merito, l’infondatezza della relativa censura, ma non può determinare a monte l’inammissibilità dell’azione, così come non può tradursi nell’assenza dell’interesse ad agire, operando anch’esso sul piano del merito, la mancata dimostrazione che l’alterazione della veduta sia talmente significativa da incidere sulla qualità della vita ed eventualmente sul valore del bene posto nei pressi dell’antenna eretta o erigenda.
Ne consegue che, in ragione della fondatezza del primo motivo d’appello, la sentenza del Tar deve essere riformata, in quanto, in presenza di entrambe le condizioni soggettive dell’azione, il ricorso di primo grado è ammissibile.
6. Nel merito, l’appello è parimenti fondato.
6.1. L’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 – nel testo applicabile ratione temporis ai fatti di causa- sancisce una paradigmatica ipotesi di silenzio significativo della pubblica amministrazione.
Infatti, ai sensi di tale disposizione, “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi”.
6.2. La questione controversa, vale a dire l’intervenuta formazione o meno del silenzio assenso nella fattispecie in esame, involge la tematica centrale dell’istituto, ossia se il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza consegue al mero decorrere del tempo oppure consegue al decorrere del tempo unitamente alla concreta sussistenza dei presupposti normativi per l’attribuzione del bene della vita.
In altri termini, è necessario accertare se la mancata conformità della fattispecie concreta ai presupposti disciplinati e richiesti dal modello legale di riferimento determina comunque la formazione del silenzio significativo, incidendo solo quale vizio di legittimità del provvedimento amministrativo tacito, ovvero se impedisce in radice la formazione del silenzio assenso (cfr. sul tema Cons. Stato, VI, 16 agosto 2023, n. 7774).
6.3. Per una prima tesi, la formazione tacita del provvedimento è subordinata alla mera presentazione dell’istanza ed al decorrere del tempo previsto dalla legge, mentre, per un’altra consistente prospettazione (a lungo maggioritaria), la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista (cfr., ex multis, Cons. Stato IV, n. 569 del 2020; Cons. Stato, VI n. 5384 del 2019; Cons. Stato, VI, n. 2115 del 2019).
Un denominatore comune alle differenti teorie consiste nel principio per cui non è possibile ottenere per silentium, quel che non sarebbe altrimenti possibile ottenere mediante l’esercizio espresso del potere da parte della P.A.
La differenza tra le prospettazioni che si contrappongono, quindi, afferisce al fatto che, per una tesi, il binomio è costituito dai concetti esistenza/inesistenza del silenzio assenso, con il corollario che può esistere solo un provvedimento tacito di accoglimento legittimo, mentre, per altra tesi, il binomio, una volta decorso il termine di legge, è costituito dai concetti legittimità/illegittimità del silenzio assenso, con il corollario che può esistere un provvedimento tacito di accoglimento illegittimo.
In special modo in materia edilizia, con riferimento al silenzio assenso maturato sulle domande di permesso di costruire, è stato lungamente dibattuto se la conformità urbanistica dell’intervento rappresenti o meno una condizione per la formazione del silenzio assenso.
In definitiva, ad una tesi, più radicale, che attribuisce alla difformità della fattispecie dal modello legale di riferimento, la conseguenza della mancata formazione del silenzio, vale a dire la sua inesistenza, si contrappone una diversa tesi, che limita alla presentazione della domanda ed al fluire del tempo la formazione del provvedimento amministrativo tacito di accoglimento, con conseguente illegittimità – e non inesistenza – del provvedimento viziato per difformità dal modello legale.
6.4. L’istituto del silenzio-assenso risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia “equivale” a provvedimento di accoglimento e tale “equivalenza” significa che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo, sicché, ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, ferma restando la possibilità di agire in autotutela per l’amministrazione e di impugnativa giudiziale per il controinteressato (v., in particolare, la sentenza di questa Sezione n. 5746 dell’8 luglio 2022)
Diversamente, ad avviso del Collegio, ritenere che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità e tale trattamento differenziato opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della pubblica amministrazione.
Inoltre, l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie “silenziosa” in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto, atteso che nessun vantaggio avrebbe l’operatore se l’amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda.
In altri termini, il Collegio rappresenta che, ove si ammettesse che il silenzio assenso non possa formarsi per difetto delle condizioni sostanziali, verrebbe in concreto svuotata di contenuto la previsione di legge, consentendo di fatto all’amministrazione di poter provvedere in ogni tempo e ciò in spregio delle ragioni sottese alla norma (v. altresì, da ultimo, la previsione di cui all’art. 2, comma 8-bis, della l. 241 del 1990, introdotta con il d.l. 76 del 2020, destinata a revocare in dubbio la teoria tradizionale sull’inesauribilità del potere amministrativo), che, da un canto, tutelano l’interesse del privato e, d’altro canto, pongono l’esigenza di responsabilizzare la pubblica amministrazione, in tal modo tutelando l’interesse pubblico attraverso la garanzia del buon andamento dell’attività amministrativa, non tollerandosi la sua inerzia sull’istanza rivolta dall’interessato.
La pubblica amministrazione, peraltro, come anticipato, una volta formatosi il provvedimento tacito, ha la possibilità di intervenire in via di autotutela, laddove non sussistano le condizioni per l’adozione dell’atto e per il conseguimento del bene, così come il terzo controinteressato ben può esperire in sede giurisdizionale l’azione di annullamento del silenzio assenso avente carattere provvedimentale.
Se, infatti, il decorso del tempo senza che l’amministrazione abbia provveduto rende possibile l’esistenza di un provvedimento implicito di accoglimento dell’istanza presentata dal privato cittadino, nondimeno, perché tale provvedimento sia legittimo, occorre che sussistano tutte le condizioni, normativamente previste, per la sua emanazione, non potendosi ipotizzare, come già sottolineato, che, attraverso il silenzio, possa ottenersi ciò che non sarebbe altrimenti possibile ottenere mediante l’esercizio espresso del potere da parte dell’amministrazione .
La necessità del possesso dei requisiti di volta in volta prescritti – perché possa parlarsi di legittimo provvedimento implicito di assenso – risulta dalla stessa legge generale del procedimento amministrativo n. 241/1990 (art. 21, comma 1), laddove essa richiede che, nei casi previsti dai precedenti artt. 19 e 20, l’interessato debba “dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti”.
6.5. Tra le due opzioni descritte, che considerano, l’una, il contrasto con il modello legale di riferimento preclusivo della formazione del silenzio assenso e, quindi, causa di inesistenza del provvedimento amministrativo tacito, ovvero, l’altra, il contrasto non preclusivo alla formazione del silenzio assenso e, quindi, causa di illegittimità di un provvedimento amministrativo tacito esistente ed efficace, il Collegio ritiene sostenibile un’interpretazione, esplicitata nel successivo capo della presente sentenza, che, prendendo spunto dalle ragionevoli giustificazioni di ambedue le tesi, conduca ad una interpretazione univoca della fattispecie (cfr. la richiamata sentenza di questa Sezione n. 7774 del 16 agosto 2023).
Nel quadro delle riforme amministrative degli anni ’90, il ruolo della semplificazione amministrativa, quale insieme degli interventi aventi il fine di diminuire il carico burocratico che grava su cittadini ed imprese, ha assunto un consistente rilievo.
In tale contesto, il silenzio assenso costituisce una figura centrale e, in ambito eurounitario, la direttiva 2006/123/CE sui “servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein), al fine di prevenire gli effetti negativi sul mercato derivanti dall’incertezza giuridica, anche sotto il profilo dell’incertezza temporale delle procedure amministrative, ha operato nella duplice direzione di limitare il regime della previa autorizzazione (liberalizzazione), in cui il conseguimento del bene della vita non costituisce più oggetto di potere amministrativo, come ad esempio nella scia o nel rinvio all’autoregolamentazione dei privati, e di (mantenere fermo il potere amministrativo ma di) introdurre il principio della tacita autorizzazione, ovvero la regola del silenzio assenso (semplificazione), vale a dire la possibilità di esternare la volontà provvedimentale con forme diverse dal provvedimento espresso.
Nella specifica materia delle comunicazioni elettroniche, come già evidenziato, l’installazione di impianti di telecomunicazione è soggetta ad una speciale disciplina autorizzatoria fissata a suo tempo dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, da cui emerge un favor legislativo per la realizzazione di tali strutture anche attraverso l’istituto del silenzio assenso.
6.6. Il Collegio, al fine di delibare sulla controversia, ritiene opportuno operare ulteriori precisazioni sulla ratio dell’istituto.
La formazione di un provvedimento implicito di assenso in ragione del mero decorrere del tempo dalla data di presentazione dell’istanza non comporta alcuna deresponsabilizzazione della pubblica amministrazione competente, che deve ugualmente svolgere, proprio come nell’ipotesi in cui fosse obbligata all’adozione di un provvedimento espresso, una puntuale ed esaustiva istruttoria al fine di verificare se sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dalla legge per l’attribuzione del bene richiesto.
Peraltro, l’amministrazione pubblica competente, effettuati i dovuti e necessari accertamenti, può decidere, in luogo dell’adozione di un provvedimento espresso, di far formare un provvedimento tacito.
Tale è la fisiologia del procedimento amministrativo ove sia presentata un’istanza a carattere pretensivo per la quale, decorso il termine normativamente previsto, si forma il silenzio assenso.
Viceversa, l’omesso o l’incompleto svolgimento dell’istruttoria da parte dell’amministrazione competente - fermo restando che, con la precisazione che si dirà, il decorso del tempo comporta comunque, a tutela dell’affidamento del richiedente, la formazione dell’atto tacito - costituisce una situazione patologica.
Per molti aspetti l’istituto del silenzio-assenso, che come noto ha accompagnato la nascita della legge n. 241 del 1990, dimostra e conferma l’intuizione dottrinale secondo la quale, delle fasi in cui si scompone convenzionalmente il procedimento amministrativo, quella centrale è data proprio dall’istruttoria, di cui la fase decisoria – che sia tacita oppure espressa – rappresenta piuttosto un precipitato e una conseguenza logica.
Va da sé tuttavia che, per l’espletamento di una efficace istruttoria, l’istanza debba essere corredata da tutti gli elementi necessari a consentire l’accertamento della spettanza del bene della vita, per cui il silenzio assenso può formarsi solo in tale ipotesi, nel qual caso l’eventuale discrasia della fattispecie rispetto al modello legale di riferimento determina l’illegittimità dell’atto tacito, ma non ne impedisce il venirne ad esistenza.
L’opzione ermeneutica più idonea alla tutela degli interessi in conflitto, in altri termini, deve essere individuata nel fatto che l’assenso tacito si forma allorquando sulla domanda, se corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della P.A., sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, mentre non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento.
Diversamente, ove l’istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l’amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell’istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un’ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità.
In tale direzione, militano sia la ratio del sistema, atteso che, come sottolineato, il concetto di semplificazione amministrativa non coincide con quello di deresponsabilizzazione amministrativa, ma, anzi ne è l’esatto contrario, tutelando l’esigenza di certezza delle posizioni giuridiche dei cittadini, ma non facendo affatto venire meno l’obbligo per l’amministrazione di accertare in fase istruttoria la presenza dei presupposti e requisiti di legge necessari all’attribuzione del bene, sia il dato normativo letterale, in quanto l’art. 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dispone che, con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
Né può ritenersi applicabile alla fattispecie il comma 5 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, secondo cui “il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta”, atteso che la norma si riferisce evidentemente ad una documentazione prodotta che necessita di essere integrata, non già ad una documentazione totalmente carente o carente in una sua parte rilevante, di cui l’Amministrazione può ignorare l’esistenza al momento della presentazione della domanda.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve ritenersi che l’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso sia solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione.
In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell’Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita.
In definitiva, il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria.
Nondimeno, se l’interessato ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il procedimento possa essere dall’amministrazione compiutamente e correttamente svolto, il silenzio significativo si forma ugualmente, non potendo l’inerzia dell’amministrazione ridondare in danno della parte istante pienamente diligente, con conseguente omissione di atti d’ufficio dell’amministrazione che, pur essendo stata messa nelle condizioni di poter procedere, non ha svolto la propria attività.
6.7. Sempre in linea generale, il Collegio, per quanto attiene alle specifiche competenze delle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel procedimento in questione, ritiene che l’ARPA non possa limitarsi a prendere atto di quanto evidenziato dalla parte interessata nella propria richiesta ed a dettare prescrizioni che restano nella sfera dell’operatore autorizzato, ma debba svolgere una puntuale attività di verifica e di controllo sulla effettività di quanto dichiarato dal richiedente e di quanto contenuto nei relativi allegati, nonché, successivamente, sul rispetto del prescrizioni date e dei valori dichiarati.
Un parere tecnico che si limiti a prendere atto dei dati trasmessi dall’impresa, infatti, si rivela un atto formale, privo delle caratteristiche sostanziali che dovrebbero essere imposte, in generale dall’esercizio dell’attività amministrativa e, in particolare, dalla delicatezza e dalla sensibilità della materia in trattazione (cfr. Cons. Stato, VI, 20 settembre 2023, n. 8436).
6.8. Nella fattispecie in esame, devono ritenersi fondate, con assorbimento delle altre doglianze con cui sono stati prospettati vizi di legittimità meno radicali, le censure con cui i ricorrenti, in vari motivi, hanno sostenuto, da un lato, che i documenti dimostrerebbero come Iliad abbia fornito indicazioni errate, dall’altro, che il meccanismo di silenzio assenso previsto dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 non eliderebbe le fasi del procedimento, mentre il procedimento, nella fattispecie, non sarebbe mai stato avviato.
In particolare, il silenzio assenso non può ritenersi formato perché l’Amministrazione non ha svolto il procedimento che avrebbe dovuto svolgere ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, anche per omissioni ed incompletezze documentali di Iliad.
6.8.1. In primo luogo, occorre considerare che, in esito all’incombente istruttorio disposto dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 2767 del 2023, volto a conoscere gli atti endoprocedimentali posti in essere, il Comune di Boissano ha depositato unicamente una e-mail, in data 21 ottobre 2021, con cui l’Amministrazione ha informato il progettista incaricato nonché responsabile dei lavori per l’intervento in discorso che lo Sportello Unico per le Attività Produttive è gestito in servizio associato dal Comune di Pietra Ligure, per cui la pratica avrebbe dovuto essere presentata al SUAP dello stesso Comune.
Il Comune di Boissano, infatti, ha aderito alla convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di sportello unico attività produttive con ente capofila il Comune di Pietra Ligure.
Tale circostanza, peraltro, non può escludere ogni sua attività, essendo tenuto il Comune convenzionato a condividere e a collaborare attivamente al perseguimento dei principi di funzionamento del SUAP.
Nessun altro documento è stato depositato, sicché è da ritenere che il procedimento non sia stato svolto, ad eccezione di quanto di competenza dell’ARPAL, tanto che non è stato comunicato il nome del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003.
Iliad Italia, nella propria memoria cautelare, ha evidenziato di avere presentato la richiesta di autorizzazione, in data 5 ottobre 2021, all’ARPAL (ed al SUAP del Comune di Boissano) e, in data 20 ottobre 2021, presso il SUAP del Comune di Pietra Ligure.
Tuttavia, costituisce un dato oggettivo, in assenza di qualunque elemento contrario, che il procedimento non è stato svolto né dal Comune di Boissano né dal SUAP presso il Comune di Pietra Ligure, pur competente per gli impianti di telecomunicazione, per cui, nella fattispecie, il silenzio non ha sostituito solo il provvedimento finale, ma, in contrasto con il dettato legislativo in materia, l’intero procedimento.
L’assenza di comunicazione del responsabile del procedimento, inoltre, induce a ritenere che Iliad fosse consapevole dell’assenza di ogni atto endoprocedimentale, ma ciò nonostante, non ha sollecitato l’amministrazione alla nomina.
Ora, se rispetto ad un privato cittadino, potrebbe reputarsi che non sussista l’onere di sollecitare l’amministrazione competente a svolgere il procedimento attraverso la nomina del suo responsabile, nel caso di un operatore telefonico che svolge con professionalità ed abitualità l’attività in discorso, la detta sollecitazione costituisce un adempimento certamente esigibile.
6.8.2. Iliad, nell’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, del 4 ottobre 2021, presentata al SUAP Comune di Boissano ed all’ARPAL per l’impianto sito in Boissano, via Gaitte, foglio 7, mappale n. 93, ha indicato come tipologia di intervento “modifica stazione radio base esistente per rete di telefonia mobile di Iliad Italia s.p.a.”, per cui l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPAL), con nota del 16 novembre 2021 indirizzata sia ad Iliad Italia che al Comune di Boissano, ha fatto riferimento nell’oggetto alla “realizzazione di nuovo impianto” ex art. 87 d.lgs. 259 del 2003 ed ha specificato nel testo come l’istanza di autorizzazione sia stata proposta per “l’installazione dell’impianto in oggetto (nuovo impianto su nuova struttura di supporto)”.
L’istanza di autorizzazione presentata al SUAP Comune di Pietra Ligure non indica la tipologia dell’intervento e la sezione “descrizione dell’impianto e delle aree circostanti” non è stata compilata in sintesi, ma reca un mero riferimento agli allegati, laddove la prima istanza del 5 ottobre 2021 indicava in tale sezione “progetto per la modifica di una stazione radio base per la telefonia mobile a servizio del gestore ILIAD Italia s.p.a., sita nel Comune di Boissano in via Gaitte, snc al N.C.T. del Comune di Boissano al Foglio n. 7, Mappale n. 93”.
Con successiva nota del 21 settembre 2022, avente ad oggetto “misure di campo elettromagnetico a Radiofrequenza effettuate nel giorno 19/09/2022 presso gli impianti per radiotelecomunicazione situati in via Zurmagli, via Gaitte e zone limitrofe, Comune di Boissano”, l’ARPAL ha indicato, tra l’altro, che:
“il cartello di cantiere riporta la frase “Modifica di Stazione Radio Base”, tuttavia trattandosi, a tutti gli effetti, di una installazione (ovvero nuovo impianto su nuova struttura di supporto) tale frase deve essere cambiata in “Realizzazione di nuova Stazione Radio Base”, conformemente ad istanza di progetto presentata da Iliad con prot. Arpal 29041 del 05.10.2021”.
In definitiva, non può sussistere dubbio sul fatto che l’istanza di autorizzazione di Iliad, quantomeno quella indirizzata al SUAP del Comune di Boissano e ad Arpal, senza che quella successivamente indirizzata al SUAP del Comune di Pietra Ligure offrisse sufficienti elementi di specificazione, riportasse in modo inesatto che l’intervento in discorso fosse una modifica alla 0stazione radio base e non una installazione di una nuova stazione radio base.
6.8.3. Per quanto attiene ai possibili rischi di frane, gli appellanti hanno evidenziato che le norme generali geotecniche del Comune di Boissano definiscono normativamente la zona in cui sorge la stazione radio base come instabile, a rischio franoso, escludendo ogni intervento urbanistico.
In particolare, hanno documentato che la zona in cui sorge l’antenna è la CPI, vale a dire secondo la terminologia utilizzata nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Boissano, area caratterizzata da copertura detritica di varia natura medio-potenti attualmente potenzialmente instabili.
Di talché, la zona, compresa nella tavola 31B del PUC di Boissano “Suscettività di Piani di Bacino Varatella e Nimbalto”, non sarebbe stabile e, considerando la consistenza dell’antenna e del relativo basamento, sussisterebbe una grave incidenza del manufatto sul terreno ed un elevato rischio di cedimento e franosità della zona.
Iliad, di contro, ha evidenziato che le norme generali geotecniche del Comune di Boissano non avrebbero previsto alcun divieto assoluto di installazione e, comunque, che il proprio impianto ricadrebbe in area Pg3a e non in area Pg3b “a suscettività al dissesto elevata”.
Ad ogni buon conto, a prescindere da valutazioni di merito, l’istanza proposta da Iliad avrebbe dovuto contenere una maggiore attenzione a tale aspetto geotecnico, di indubbia delicatezza, onde sollecitare le valutazioni sul punto dell’Amministrazione competente.
6.8.4. Infine, si rivela fondata la doglianza con cui la parte appellante ha prospettato l’erroneità (per meglio dire l’imprecisione) contenuta nell’istanza del 4/5 ottobre 2021 relativa all’assenza di vincoli paesaggistici ed ambientali, atteso che gli stessi progetti forniti collocano l’antenna in zona Assetto Insediativo ANI-MA IS-MA, ammettendo l’esistenza di vincoli prima negati.
Infatti, mentre nell’istanza di autorizzazione è stata indicata la conformità alla disciplina paesaggistica ed ambientale, nella relazione tecnica asseverata, è specificato che la zona di piano territoriale di coordinamento paesistico si caratterizza per assetto insediativo: ANI-MA IS.MA.
Le norme di attuazione al PTCP Regione Liguria, all’art. 10, prevedono che l’indirizzo generale di mantenimento (MA) si applica: a) nelle situazioni in cui l’assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, tali da escludere l’opportunità di significative trasformazioni pur ammettendosi marginali potenzialità di completamento; b) nelle situazioni in cui debbono considerarsi già sostanzialmente esaurite le potenzialità di espansione pur non configurandosi soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale.
L’obiettivo, pertanto, è quello, nel primo caso, di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.
In entrambi i casi, specifica l’art. 10 delle NTA al PTCP, la pianificazione dovrà essere informata a criteri di sostanziale conferma dell’assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.
7. Sulla base di tutto quanto esposto, l’appello proposto si rivela fondato, atteso che, nel caso di specie, nessun silenzio assenso si sarebbe potuto formare, in quanto se è vero che la normativa in materia prevede la formazione del silenzio assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, è altrettanto vero che la stessa presuppone che l’istanza sia completa e sufficientemente dettagliata onde consentire all’amministrazione competente di svolgere il procedimento, che, nella fattispecie, invece, non ha avuto luogo.
8. La fondatezza delle descritte doglianze, assorbite le ulteriori censure con cui sono stati prospettati vizi di legittimità meno radicali, determina la fondatezza dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado con conseguente annullamento (più propriamente, declaratoria in inesistenza) del provvedimento tacito di assenso impugnato ed obbligo per il Comune di Boissano e lo Sportello Unico Attività Produttive di Pietra Ligure di riesaminare (rectius: di esaminare) l’istanza proposta nell’ottobre 2021 da Iliad Italia s.p.a., nell’ambito del quale dovranno essere valutate anche le questioni relative all’applicazione del c.d. Piano Antenne.
9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, complessivamente liquidate in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, sono poste a favore, in parti uguali, degli appellanti ed a carico, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, del Comune di Boissano e di Iliad Italia s.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 4858 del 2023) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento tacito di assenso con lo stesso impugnato, con obbligo di esame dell’istanza presentata da Iliad Italia s.p.a. nel mese di ottobre 2021.
Condanna il Comune di Boissano ed Iliad Italia s.p.a., in parti uguali e con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali, degli appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere