Elettrosmog.5G e principio di precauzione
Pubblicato da Lexambiente in Elettrosmog · Lunedì 20 Nov 2023
Elettrosmog.5G e principio di precauzione
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1134 del 16 ottobre 2023
Elettrosmog.5G e principio di precauzione
Il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Se ciò è vero, non va del pari trascurato che sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, ma non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto
Pubblicato il 16/10/2023
N. 01134/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Vagnucci, Jacopo D'Auria, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Morciano di Leuca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Morciano di Leuca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 23.3.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Morciano di Leuca, in applicazione del principio di precauzione, ha “vietato a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Morciano di Leuca, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni degli uffici interni ed in subordine all'emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali basati sui dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Telecom Italia S.p.A. il 15/9/2023:
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
della diffida del 17.7.2023 del Settore Urbanistica del Comune di Morciano di Lecce, con cui viene rigettata la SCIA codice n. 08936640963-30062023-1133 per l'installazione di impianti per la telefonia mobile, presentata congiuntamente da TIM e Inwit (con Inwit capo-fila);
ove occorrer possa, della precedente comunicazione inviata via pec a Inwit il 19.6.2023, con la quale l'amministrazione comunale manifesta l'intenzione di non voler auto-rizzare impianti per il 5G;
nonché, ove occorrer possa, dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 23.3.2020, già impugnata con il ricorso introduttivo, con la quale il Sindaco del Comune di Morciano di Leuca, in applicazione del principio di precauzione, ha “vietato a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Morciano di Leuca, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni degli uffici interni ed in subordine all'emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali basati sui dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer”;
ove occorra, della Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27.2.2020, anch'essa già impugnata con il ricorso introduttivo;
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Morciano di Leuca, Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che:
a) la ricorrente ha impugnato con ricorso introduttivo l’ordinanza contingibile e urgente n. 8/2020, con la quale il Sindaco del Comune di Morciano di Leuca, in applicazione del principio di precauzione, ha: “vietato a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Morciano di Leuca, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni degli uffici interni ed in subordine all’emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali basati sui dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer”;
b) essa ha altresì impugnato con motivi aggiunti – con pedissequa istanza di tutela cautelare – la diffida 17.7.2023, con cui il civico ente ha rigettato la SCIA codice n. 08936640963-30062023-1133 per l’installazione di impianti per la telefonia mobile, presentata congiuntamente da TIM e Inwit;
- ritenuta la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Invero:
a) per pacifica giurisprudenza amministrativa: “Il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche” (C.d.S, III, 3.10.2019, n. 6655);
b) se ciò è vero, non va del pari trascurato che: “… sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento”, ma “… non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto” (C.d.S, V, 27.12.2013, n. 6250);
c) in particolare, la Comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 fornisce indicazioni di indirizzo in merito alle condizioni di applicazione del principio di precauzione, individuandole nelle due seguenti: a) la sussistenza di indicazioni ricavate da una valutazione scientifica oggettiva, che consentano di dedurre ragionevolmente l'esistenza di un rischio per l'ambiente o la salute umana; b) una situazione di incertezza scientifica oggettiva che riguardi l'entità o la gestione del rischio, tale per cui non possano determinarsene con esattezza la portata e gli effetti. Nella prospettiva della Commissione Europea, l'azione precauzionale è pertanto giustificata solo quando vi sia stata l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un “ragionamento rigorosamente logico” e, tuttavia, permanga un'ampia incertezza scientifica sulla portata del suddetto rischio;
d) nella fattispecie in esame, non è stata compiuta alcuna verifica, di alcun tipo, dalla quale inferirsi la portata astrattamente pericolosa dell’installazione dell’impianto in esame. In particolare, in totale assenza di qualsivoglia istruttoria, l’emanazione dell’atto autorizzatorio è stata procrastinata sine die sino “... all’emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali basati sui dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer”; il tutto obliterando la vigente normativa statale, che impone limiti all’esposizione di campi elettromagnetici, attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici;
e) in sostanza, l’amministrazione ha individuato nella realizzazione del progetto in esame rischi del tutto astratto-ipotetici (la qual cosa già implica di per sé l’illegittimità del suo modus operandi), a prescindere dall’attuazione di eventuali misure di salvaguardia, da essa neanche ipotizzate;
f) per tali ragioni, è evidente l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti, scontando gli stessi un evidente deficit istruttorio e motivazionale;
- ritenuto pertanto, per le considerazioni prima espresse, di annullare gli atti impugnati con ricorso originario e successivi motivi aggiunti;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li accoglie, e annulla per l’effetto gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario