Dare del “pezzente” a qualcuno non lede la sua reputazione
Dare del “pezzente” a qualcuno non lede la sua reputazione
di R.Radi
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 25026 depositata il 25 giugno 2024 ha ribaltato una doppia conforme in tema di diffamazione, stabilendo che il “fatto non sussiste” quando si usa l’espressione “pezzente”.
La Suprema Corte ha stabilito che il reato di diffamazione attiene alla tutela del bene giuridico della reputazione, intesa in senso oggettivo come la considerazione personale di cui ognuno può pretendere di godere nella società civile: ne consegue che deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello che confermava la condanna a carico dell’imputato che, in quanto parte nella controversia civile ha dato del «pezzente» alla controparte assente, dovendosi ritenere che al di là dell’avvenuta percezione, da parte dei due avvocati, dell’esternazione verbale non è ravvisabile indicatore alcuno e soprattutto appagante dell’idoneità del mero vocabolo, avulso da un quadro d’insieme minimamente esplicativo, ad incidere sulla reputazione del destinatario di essa, intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera.