Cassazione: no alle attenuanti per la coltivazione organizzata di marijuana

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Cassazione: no alle attenuanti per la coltivazione organizzata di marijuana

Studio Volpicelli
Pubblicato da Studio Cataldi in Stupefacenti · Sabato 14 Ott 2023
Cassazione: no alle attenuanti per la coltivazione organizzata di marijuana

Per la Suprema Corte, non spettano le attenuanti generiche per l'ampiezza della coltivazione e l'organizzazione dell'azione

Attenuanti generiche
Niente attenuanti generiche per chi coltiva un numero elevato di piante di marijuana. Così la quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 40728/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, un uomo veniva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.p.r. 309/1990, dopo la scoperta di una coltivazione di oltre 500 piante di marijuana in un capannone, organizzata mediante condizionatori ed impianto di irrigazione e con le stanze con le pareti foderate di materiale rifrangente.

L'uomo proponeva ricorso in Cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132 e 133 cod.pen. in relazione alla dosimetria della pena ed ai vizi della motivazione sul punto. In particolare, censurava la sentenza impugnata per non aver determinato il trattamento sanzionatorio alla stregua del minimo edittale sulla base di una motivazione apodittica ed affetta da vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà. Lamentava, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ed il vizio di motivazione sul punto.

Per gli Ermellini, tuttavia, le doglianze sono infondate.

"La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione rinviene nella sentenza impugnata adeguata motivazione, in quanto, pur essendosi valorizzato, ai fini del riconoscimento, il buon comportamento processuale e la giovane età del ricorrente, si è del pari evidenziato come ciò non elida del tutto i profili di spiccata gravità del reato su cui il primo giudice ne aveva fondato il diniego" affermano infatti i giudici. Peraltro, sul tema, la giurisprudenza "ha anche stabilito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217).

Nella specie, hanno concluso dalla S.C. dichiarando inammissibile il ricorso, "la sentenza ha con motivazione logica esplicitato che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione si giustifica in ragione della durata della condotta criminosa, dell'ampiezza della coltivazione e dell'organizzazione dell'azione".


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