Autovelox ed etilometri: perché devono essere di tipo legale?

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Autovelox ed etilometri: perché devono essere di tipo legale?

Studio Volpicelli
Pubblicato da Studio Cataldi in Autovelox · Mercoledì 04 Set 2024
Autovelox ed etilometri: perché devono essere di tipo legale?
Claudio Capozza

Questione degli Autovelox ed Etilometri: analisi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sugli strumenti di misura e sulla loro "illegalità" di fatto
Autovelox ed Etilometri sono strumenti di misura
La Legalizzazione
Approvazione e omologazione
La direttiva MID

Autovelox ed Etilometri sono strumenti di misura

Gli Autovelox, nella loro accezione più ampia e materialità, sono strumenti e/o sistemi di misura, finalizzati all'accertamento di una grandezza denominata Velocità tenuta da un corpo in movimento.

Gli Etilometri sono strumenti di misura destinati alla determinazione del tasso alcolemico del sangue.

In concreto, la Velocità (V) altro non è che il rapporto tra lo spazio (S), misurato in metri (m), ed il tempo (T), misurato in secondi (s), impiegato a coprire quello spazio. Pertanto il valore della suddetta grandezza V, è data dal rapporto S/T.

Il tasso alcolemico, viene determinato dal rapporto tra il peso espresso in grammi dell'alcool (etanolo) del campione ricavato dall'espirato del soggetto umano in esame, ed il volume, espresso in litri dello stesso, il cui risultato è il valore del rapporto g/l.

Poiché la scienza che studia le tecniche di misurazione per la quantificazione delle grandezze dei corpi e fenomeni fisici è detta Metrologia, sin dalle tarde epoche storiche, l'uomo ha avuto la necessità di fissare le c.d. unità di misura.

Convenzione del Metro
Tale processo evolutivo ha portato vari Paesi del Mondo a sottoscrivere la c.d. Convenzione del Metro: essa è un trattato internazionale sottoscritto da 17 Stati il 20 maggio 1875 che ha stabilito le linee da seguire per la determinazione di unità di misura valide internazionalmente. Il ns. Paese è stato uno dei 17 Stati fondatori.

L'esecuzione del suddetto Trattato ha impegnato i Paesi membri a definire pertanto le unità di misura: processo confluito nell'emanazione, per quanto riguarda l'Unione Europea, nella direttiva 80/181/CEE per il "Per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura": tali unità di misura , costitutive del S.I. delle unità di misura, sono obbligatorie nel circuito economico, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica, nonché nelle operazioni di carattere amministrativo.

La suddetta direttiva è stata recepita nel nostro Paese con il D.P.R. 12.08-1982, n. 802, quale attuativa della Direttiva CEE n. 80/181 che prevede n. 7 unita SI fondamentali ed obbligatori, tra le quali la Lunghezza: il metro (m), il Tempo: il secondo (s) e così via. Sono altresì previste Unità derivate ottenute combinando opportunamente le 7 principali: tra queste appunto la Velocità V = S/T.

La Metrologia legale
Nasce pertanto così la Metrologia legale che si occupa di tutte quelle attività di misurazione svolte con strumenti di misura, finalizzate dalle norme vigenti al conseguimento dei c.d. scopi legali. Più avanti, nella trattazione, elencherò i suddetti scopi legali: in maniera che non sussistano dubbi o perplessità circa il significato che deve essere attribuito a la locuzione "scopi legali".

Credo che, allo stato, non sussistano dubbi circa il fatto che gli Autovelox ed Etilometri siano strumenti di misura, almeno nella loro materialità: sono indubbiamente destinati a misurare la grandezza "Velocità" di un mezzo mobile, ovvero la concentrazione di alcool nel sangue.

In materia di pesi e misure e di strumenti per pesare e per misura è fondamentale il richiamo a quanto previsto dal legislatore del T.U. delle Leggi Metriche 23.8.1890, n. 7088, all'art. 11 così dispose: "Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali".

Al successivo art. 12 dispose che: "I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato".

Pertanto, per gli strumenti di misura impiegati per finalità fissate dalla legge, il carattere di legalità si consegue attraverso l'applicazione degli istituti della Verificazione Prima e di quella Periodica: superati con buon esito i 2 tipi di verificazione suddetti, l'apposizione dei prescritti bolli conferisce il crisma della legalità dello strumento in parola.

I 2 suddetti articoli, tuttora vigenti, radicano nel nostro ordinamento il principio di legalità in materia di strumenti di misura: ovvero all'art. 11 il legislatore prevede che quando si conviene tra le Parti, che stabiliscono nel negozio giuridico-contratto una quantità, essa dovrà essere determinata con strumenti di misura legali: ovvero con strumenti che hanno conseguito lo status di legalità attraverso modalità già determinate dalla legge. Sì, ma quali"

Alla domanda su accennata, risponde la disposizione di cui all'art. 12 del T.U. 7088/1890. Vero è che nell'articolo in parola si fa riferimento a pesi, misure e strumenti usati in commercio - ovvero quelli utilizzati nell'ambito di una transazione - allo scopo di determinare la quantità della cosa da scambiarsi conto il prezzo, ma l'evoluzione legislativa accaduta con l'emissione di direttive comunitarie, ha ampliato la fascia dei beni giuridici meritevoli di tutela, oltre a quello dell' "uso di commercio".

Sempre con riferimento al T.U. 7088/1890, il legislatore del tempo, previde alla Tabella A, quale "Tabella dei pesi e delle misure metrico-decimali, dei loro multipli e summultipli: partendo dal Metro come Unità delle unità di misure lineari, sino al Gramma come Unità dei Pesi. Alla Tabella B previde la "Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e per ogni verificazione dei misuratori del gas illuminante, e dei manometri campioni".

La lungimiranza del legislatore del tempo - eravamo agli albori della società industriale - aveva previsto agli artt. 6 e 7 del Regolamento per la Fabbricazione degli strumenti metrici - approvato con R.D. 12.06.1902, n. 226 - la possibilità di esser ammessi negli usi di commercio, strumenti per pesare o per misurare diversi da quelli contemplati nella Tabella B annessa alla legge: bastava presentare apposita domanda al Ministero dell'Industria e Commercio.

Udito il parere dell'allora Commissione Superiore metrica, sarebbe stato rilasciato il Decreto Ministeriale d'Ammissione alla Verificazione metrica ed alla legalizzazione di nuovi strumenti: così da ottemperare quanto previsto dai citati artt. 11 e 12 del T.U. 7088/1890.

Al Ministero dell'Industria e Commercio, instituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, e s.m.i. , - Direzione Generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - e stata affidata la competenza in materia di "Metrologia e metalli preziosi", ovvero: "Definizione delle iniziative normative, nonché studi e ricerche, nel campo della metrologia legale e della disciplina dei titoli dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché Attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le Camere di Commercio e con ogni altro organismo operante nella materia".

Come può pensare il lettore che possano essere stati fabbricati, posti in commercio ed in uso di commercio le bilance elettroniche, i distributori elettronici di carburante, i sistemi di misura per il monitoraggio della "catena del freddo" installati su mezzi mobili che trasportano alimenti surgelati ed altri strumenti di tipo elettronico, se non a mezzo l'emanazione di DD.MM. dell'allora Ministero dell'Industria e Commercio, poi Min. dello Sviluppo Economico (Mi.S.E), ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)"

Tali DD.MM., emessi a domanda del Fabbricante e/o Importatore, detti anche Decreti di Ammissione, (ovvero Decreti di Approvazione) consentivano agli strumenti o sistemi di misura di nuovo tipo, di essere ammessi alla Verificazione prima ed alla successiva legalizzazione.

A tale incombenza cui provvedevano gli Ispettori metrici che, svolto l'esame di conformità dello strumento presentato in sede di detta verifica alla descrizione dello stesso contenuta nel D.M. pertinente, poi eseguivano le operazione tecniche dirette al riscontro dei requisiti metrologici previsti dalle norme generali per la categoria dello strumento in esame, nonché eventuali prove particolari previste dal D.M. d'ammissione. Ad esito positivo dei 2 esami, imprimeva sulla "targa legale" dello strumento i c.d. bolli di Verificazione Prima: ciò determinava la cosiddetta legalizzazione.

La Legalizzazione

Lo strumento di misura così legalizzato poteva essere posto in commercio ed in uso di commercio con le modalità di utilizzo e funzionamento previste dallo stesso D.M. d'ammissione in forza del quale era stato legalizzato.

Nel 1977, un'Impresa italiana, mise in commercio per la terminazione della velocità media ed istantanea degli autoveicoli, un'apparecchiatura utilizzata dagli Organi competenti in tema di vigilanza e controllo delle disposizioni in materia di rispetto dei limiti di velocità, previsti dal Codice della Strada all'epoca vigente.

Non ho notizia se, sia stato rispettato il precetto normativo di cui all'art. 11 del vigente T.U. 7088/1890, trattandosi di strumento di misura destinato alla determinazione di quantità: nel caso di specie trattasi del valore della velocità di un autoveicolo. Non credo via siano dubbi che trattasi di uno strumento o sistema di misurazione, pertanto soggetto alle disposizioni metrologiche legali già vigenti con l'emanazione del più volte citato T.U. 7088/1890: tale tipo di strumento, denominato Autovelox, non poteva che essere di tipo Legale - ovvero conforme alle disposizioni di legge al tempo vigenti - per poter essere validamente utilizzato per l'applicazione di sanzioni in caso di accertamenti della violazione dei limiti di velocità previsti per quel tratto di strada: vigendo il principio giuridico generale che, per l'accertamento della commissione di un illecito nel quale sia necessario uno strumento di misura, lo stesso debba necessariamente essere di tipo legale.

Il Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, il quale all'art. 45, comma 6, disponeva che: "Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione".

Con successivo D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, all'art.20, è stato così disposto comma: "All'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) le parole: "ed omologazione" sono sostituite dalle seguenti: "od omologazione".

Ciò determina, da subito, una discrasia con la formulazione finale del testo originario precedente dello stesso articolo 45, comma 6, ove la disposizione finale recita "Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione".

Quel che lascia fortemente perplessi è il fatto che per la prima volta, è stata devoluta alla competenza del Ministero delle Infrastrutture e trasporti l'approvazione od omologazione di tali categorie di strumenti di misura e non al Mi.SE, trattandosi di strumenti di misura.

In concreto, a legislazione vigente, quando alla formulazione di provvedimenti amministrativi quali quelli dell'approvazione od approvazione degli Autovelox e/o etilometri concorre la competenza di più Amministrazioni, per ragioni di correntezza, è utile indire la c.d. Conferenza di Servizi: cosa che, nel caso di specie, non è stata indetta.

Ma le perplessità non si fermano qui.

Con il P.P.R. 16.12.1992, n. 495 è stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

All'art. 192 del suddetto atto, di notevole importanza sono i primi 3 commi che così dispongono:

1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.

2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

Approvazione e omologazione

Dall'analisi dei suddetti commi è pertanto possibile ricavare con criterio logico-giuridico la differenza sostanziale tra il termine Approvazione e Omologazione.

Per Approvazione deve intendersi la procedura prevista che fa riferimento a elementi che non necessitano di specifiche caratteristiche, ovvero per i quali il Regolamento non stabilisce particolari requisiti (art. 192 comma 2^). Da un punto di vista formale l'Approvazione è costituita da Determina Dirigenziale.

Per Omologazione deve intendersi la procedura che consente la produzione seriale del prototipo di strumento omologato di un esemplare, rappresentativo della produzione, il quale, a seguito di prove e test condotti in laboratori qualificati, dimostra la conformità alle relative norme tecniche di riferimento, sia nazionali che comunitarie, pertinenti alle specifiche funzioni svolte dallo strumento o dal sistema di cui è parte. Da un punto di vista formale, l'omologazione si concretizza in un vero e proprio D.M. d'omologazione nel quale è descritta l'apparecchiatura cui si riferisce, unitamente all'indicazione del termine temporale di validità.

Al riguardo illuminante è la recente sentenza della Corte di Cassazione 10505, pubblicata il 18.04.2024 la quale, nelle premesse del dispositivo così recita:

"E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato In laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, (e non del M.I.T. n.d.r.) nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o particolari prescrizioni previste dal regolamento".

"L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)".

"Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)".

Lo sconcertante quadro che si ritrae da tale situazione è che le norme che si sarebbero dovute emanare, ovvero la procedura per conseguire l'omologazione attraverso l'emanazione dei relativi DD.MM. e quelle per l'emanazione dell'Approvazione, non sono state, ancora emanate.

Conseguenza diretta ed immediata di tale stato di fatto è che tutti gli Autovelox, gli Etilometri ed altre apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle violazioni al C.d.S. risultano non legali, pertanto: gravate dal fatto di essere non commercializzabili e né impiegabili per gli scopi cui sono destinate.

La direttiva MID

Con l'emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.3.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) -, recepita con D.Lgs. 2.2.2007, n. 22, in vigore dal 18.3.2007, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel vigente ordinamento, il principio dei "controlli metrologici legali", i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4, comma c) della direttiva MID.

La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID, non è pertanto incentrata sullo strumento di misura, ex se, quanto alla sua specifica destinazione d'uso; essa è divisa in 2 Allegati: l'Allegato I che dispone i Requisiti essenziali degli strumenti di misura (dettagliati all'art.1 della MID) e quelli disposti per i 10 Allegati specifici.

Essendo fuor di dubbio che, sia gli Autovelox che gli Etilometri, sono strumenti e/o sistemi di misura finalizzati agli "scopi legali" declinati nella direttiva MID, gli stessi in quanto destinati ai controlli per motivi di interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, sono pertanto soggetti all'osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale applicabili.

Per definizione di ordinamento giuridico, non essendo tali categorie contemplate in alcuno dei 10 allegati specifici della MID, essi dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologico legali nazionali.

Al riguardo, lo stesso MIMIT, all'indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-di-garanzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il fac-simile di domanda di ammissione alla Verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai sensi dei già citati artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902: verrebbe così risolto tutto il "bailamme" esistente mediante l'applicazione di disposizioni normative e procedure già esistenti.

Mi consenta il lettore che ha avuto la pazienza di leggermi sin qui, di congedarlo con un mio personale aforisma: "In ogni Stato di diritto, la Civiltà della misura, diventa essa stessa misura della Civiltà".




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