Autovelox: ecco le novità previste dal decreto del MIT
Pubblicato da Diritto e Giustizia in Autovelox · Giovedì 30 Mag 2024
Autovelox: ecco le novità previste dal decreto del MIT
È stato pubblicato sulla G.U. del 28 maggio 2024, n. 123 il decreto del Ministero dei Trasporti datato 11 aprile 2024 relativo alle Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del codice della strada.
Si tratte delle nuove norme sul collocamento e l’uso degli autovelox. Il testo «mette al primo posto la tutela della sicurezza della circolazione, ponendo regole certe sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni», spiega il Dicastero di Porta Pia.
Per il posizionamento degli autovelox dovranno essere individuati tratti di strada con apposito provvedimento del prefetto e gli apparecchi devono essere segnalati almeno 1 Km prima, al di fuori dei centri abitati.
Viene fissata per la prima volta la distanza minima tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) «in modo da evitarne la proliferazione» (almeno 1 chilometro prima fuori dei centri abitati, 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e 75 metri sulle altre strade).
Gli autovelox non potranno essere utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto:
inferiore a 50 Km, nelle strade urbane;
per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).
Infine il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi collocati a bordo di un veicolo in movimento, è consentito solo con contestazione immediata. In caso contrario, dovranno essere scelte postazioni fisse.
I dispositivi preesistenti e non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute del decreto, dovranno essere adeguati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore. Decorso tale termine e in assenza di adeguamento, verranno disinstallati.