‘Topo d’appartamento’ monitorato da una vicina di casa che chiama i carabinieri: il furto è consumato
Pubblicato da Diritto e Giustizia in Furto consumato · Sabato 21 Ott 2023
‘Topo d’appartamento’ monitorato da una vicina di casa che chiama i carabinieri: il furto è consumato
Deve escludersi che la mera visione dell’attività criminosa (o di parte di essa) ad opera di una vicina di casa muti la qualificazione giuridica del fatto, non avendo ovviamente, sanciscono i Magistrati, quest’ultima alcuna possibilità di intervento o di interruzione dell’azione del ladro.
di Attilio Ievolella
Cass. pen., sez. V, ud. 19 settembre 2023 (dep. 19 ottobre 2023), n. 42611
Se il ‘topo d'appartamento' viene spiato da una vicina del padrone di casa, la quale poi avverte le forze dell'ordine, che fermano il ladro mentre, bottino in mano, sta per andare via, va comunque ritenuto consumato il furto.
Scenario della vicenda è un paese in provincia di Torino. Ad essere presa di mira, ad agosto del 2022, è la casa di un uomo che, chiuse porte e finestre e attivato l'impianto di allarme, è partito per una vacanza in Sardegna. Il ‘topo d'appartamento' punta ad approfittare della situazione per riuscire a lavorare con calma e a portare via un bottino corposo. A guastare i suoi piani è però una vicina del padrone di casa, la quale nota il ladro, ne osserva le azioni e poi chiama i carabinieri. A quel punto, il destino del ladro è segnato. Difatti, i militari dell'Arma intervengono mentre il ‘topo d'appartamento', bottino alla mano, sta per lasciare la proprietà e sta salendo sul muro di cinta per scavalcarlo e poi darsi alla fuga. Il quadro fornito dai carabinieri è inequivocabile, secondo i giudici di merito, i quali condannano, sia in primo che in secondo grado, il ‘topo d'appartamento', ritenendolo colpevole di furto in abitazione, con l'aggravante della viol
Cass. pen., sez. V, ud. 19 settembre 2023 (dep. 19 ottobre 2023), n. 42611
Presidente Zaza – Relatore Sgubbi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25/01/2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, a seguito di giudizio abbreviato instaurato nell'ambito del giudizio direttissimo, aveva condannato A.M. alla pena ritenuta di giustizia per un furto in abitazione aggravato, commesso in (omissis) .
2. Nei confronti della citata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Pesavento, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e travisamento della prova con riguardo alla mancata riqualificazione del delitto consumato nel corrispondente delitto tentato.
Secondo il ricorrente, dall'esame degli atti risulterebbe che l'azione criminosa è stata svolta alla presenza e sotto la visione diretta della vicina di casa, che chiamò i carabinieri; e che i carabinieri abbiano atteso l'imputato, per alcuni minuti, fuori dell'abitazione, per intervenire solo al momento della sua uscita.